Come ogni anno, i soggetti passivi IVA che effettuano le liquidazioni periodiche IVA, dovranno versare entro il 27 dicembre l’eventuale acconto IVA.
Il contribuente ha la possibilità di scegliere fra tre diversi metodi di calcolo scegliendo il più conveniente ovverosia:
Metodo previsionale
Calcolato sull’88% dell’ultima liquidazione IVA anno 2023, con rischio di versamento inferiore qualora il saldo evidenzi un risultato a debito superiore rispetto il previsto e con una maggiorazione di applicazione delle sanzioni.
Metodo storico
Calcolando l’88% sulla base dell’ultima liquidazione IVA anno precedente (anno 2022)
Tipologia di liquidazione IVA | Base di calcolo acconto IVA |
Liquidazione IVA mensile | Somma dell’acconto IVA versato il 27 dicembre 2022 e del saldo IVA versato entro il 16 gennaio 2023 |
Liquidazione IVA trimestrale | Somma dell’acconto IVA versato il 27 dicembre 2022 e del saldo IVA versato entro il 16 marzo 2023 |
Liquidazione IVA trimestrale “speciale” (autotrasportatori) | Somma dell’acconto IVA versato il 27 dicembre 2022 e del saldo IVA versato entro il 16 febbraio 2023 |
Dato effettivo
l’importo effettivo risultante dalla liquidazione elaborata alla data del 20 dicembre 2023:
- Liquidazione mensile, comprensiva delle operazioni attive e passive, registrate nel periodo dal 1° dicembre 2023 al 20 dicembre 2023;
- Liquidazione trimestrale, comprensiva delle operazioni attive e passive, registrate nel periodo dal 1° ottobre 2023 al 20 dicembre 2023.
L’Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 157/E del 23 dicembre 2004, ha specificato che ai fini del calcolo acconto IVA, non considera la maggiorazione dell’1% applicata in fase di dichiarazione IVA annuale.
Di seguito si riporta un elenco dei soggetti esclusi dal versamento acconto IVA:
- Importo dell’acconto IVA inferiore a 103,29 euro;
- Liquidazione periodica dell’ultimo periodo anno precedente (dicembre o IV trimestre) non superiore a 116,72 euro;
- Inizio attività nel corso dell’anno 2023;
- Cessazione attività per i soggetti con liquidazione mensile prima del 30 novembre 2023, mentre per i soggetti con liquidazione trimestrale entro il 30 settembre 2023;
- Contribuenti che nell’anno precedente hanno applicato il regime IVA di vantaggio (contribuenti minimi, contribuenti forfettari);
- Soggetti che esercitano attività di intrattenimento (art. 74 DPR 633/1972);
- Produttori agricoli esonerati o in regime semplificato con versamento IVA annuale;
- Associazioni Sportive Dilettantistiche, Associazioni senza scopo di lucro e pro-loco in regime forfettario IVA;
- Contributi che abbiano effettuato nel corso dell’anno 2023 unicamente operazioni non imponibili IVA;
- Imprenditori che hanno concesso in affitto d’azienda l’unica azienda per i soggetti tenuti alla liquidazione IVA mensile entro il 30 novembre 2023, mentre per i soggetti tenuti alla liquidazione IVA trimestrale entro il 30 settembre 2023;
- Applicazione del metodo delle operazioni effettuale alla data del 20 dicembre 2023, con chiara evidenza del credito d’imposta;
- Applicazione del metodo previsionale, con rilevazione presunta di un credito d’imposta.
Di seguito si riporta il riepilogo del modo in cui avverrà lo scomputo dell’acconto IVA 2023:
Tipologia di liquidazione IVA | Scomputo dell’Acconto IVA da |
Liquidazione IVA mensile | Liquidazione IVA del mese di dicembre 2023 (versamento entro il 16 gennaio 2024) |
Liquidazione IVA trimestrale | Dichiarazione IVA annuale per l’anno d’imposta 2023 (versamento entro il 16 marzo 2024) |
Liquidazione IVA trimestrale “speciale” (autotrasportatori) | Liquidazione iva del IV trimestre 2023 (versamento entro il 16 febbraio 2024) |
Attività separate in regime di liquidazione misto | Liquidazione mensile: mese di dicembre 2023 entro il 16 gennaio 2024; Liquidazione trimestre: IV trimestre 2023 entro il 16 febbraio 2024 |
Il versamento dovrà essere effettuato per via telematica direttamente (o tramite intermediario abilitato) con modello F24:
- per i contribuenti mensili utilizzando il codice tributo 6013;
- per i contribuenti trimestrali utilizzando il codice tributo 6035.
Eventuali omissioni o carenti versamenti potranno essere regolarizzati mediante il ravvedimento operoso. Va ricordato che per i versamenti effettuati entro 90 giorni dalla scadenza, la sanzione è pari al 15%, ridotta ulteriormente al 0,1% per ciascun giorno di ritardo, nel caso in cui i versamenti vengano effettuati entro 15 giorni dalla scadenza.
Per informazioni: Servizio Fiscale Gestionale Societario A.P.I., tel. 02.671401 – mail: fiscale@apmi.it