Il decreto legislativo A.G. 93 approvato dal Consiglio dei ministri il 19 dicembre 2023, composto da 27 articoli, mira a razionalizzare e semplificare le norme in materia di adempimenti tributari, attuando la legge delega n. 111/2023. Di seguito una sintesi e schematizzazione dei punti principali:
- Semplificazione della Dichiarazione dei Redditi (Art. 1):
Si introduce una procedura semplificata per la dichiarazione dei redditi per dipendenti e pensionati, consentendo loro di accedere direttamente alle informazioni rilevanti detenute dall’Agenzia delle Entrate. Questo dovrebbe agevolare la compilazione della dichiarazione dei redditi.
- Estensione del Modello di Dichiarazione Semplicato (Art. 2):
Il modello 730 viene reso disponibile per tutte le categorie di reddito per persone fisiche che non possiedono una partita IVA. Ciò amplia l’accesso a un modello dichiarativo più semplice a un numero maggiore di contribuenti. La norma, inoltre, riconosce ai contribuenti con un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio, la facoltà, finora prevista solo per i contribuenti privi di sostituto d’imposta, di richiedere direttamente il rimborso IRPEF all’Agenzia delle entrate, così come di effettuare i pagamenti delle imposte dovute con modello F24.
- Eliminazione della Certificazione Unica per Forfettari (Art. 3):
Si esonera i sostituti d’imposta dal dovere di fornire la certificazione unica per i contribuenti sotto il regime forfettario e il regime fiscale di vantaggio, semplificando gli adempimenti per queste categorie.
- Riorganizzazione degli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale) (Art. 5, 6 e 7):
Si prevede una revisione degli ISA per renderli più efficaci e utili nel valutare l’affidabilità fiscale delle imprese. Facilitato l’accesso ai programmi informatici necessari per compilare il Modello ISA, rendendo più agevole per i contribuenti fornire i dati richiesti.
- Modifiche ai Versamenti e Soglie (Art. 8 e 9):
Cambiano le modalità e le scadenze per i versamenti di imposte, oltre ad aumentare la soglia per i versamenti minimi dell’IVA e delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo.
- Sospensione dell’Invio di Comunicazioni e Inviti (Art. 10):
Sospende in determinati periodi (agosto e dicembre) l’invio di comunicazioni e inviti da parte dell’Agenzia delle Entrate, riducendo il carico amministrativo nei periodi di maggiore inattività.
- Revisione dei Termini di Presentazione delle Dichiarazioni Fiscali (Art. 11):
Adeguamento dei termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali per allinearli meglio alle esigenze dei contribuenti e degli intermediari. In particolare, viene anticipato dal 30 novembre al 30 settembre il termine per la presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di IRAP e dall’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, all’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, il termine per le dichiarazioni dei soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche. La norma prevede, altresì, che dall’anno 2025 le dichiarazioni in materia di imposte sui redditi, di IRAP e di IRES possano essere presentate a partire dal 1° aprile.
- Semestralizzazione dei Termini di Invio al Sistema Tessera Sanitaria (Art. 12):
Stabilisce una cadenza semestrale per l’invio dei dati relativi alle spese sanitarie, semplificando gli obblighi di reportistica.
- Esclusione dalla Decadenza dal Beneficio (Art. 13):
Protegge i contribuenti dalla perdita di crediti d’imposta in caso di omissioni non intenzionali nella dichiarazione.
- Innalzamento della Soglia per l’Esonero dal Visto di Conformità (Art. 14):
aumento delle soglie per i soggetti cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale:
- da 50.000 a 70.000 euro annui la soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità per l’utilizzo in compensazione del credito IVA. I medesimi soggetti sono altresì esonerati dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA per un importo non superiore a 70.000 euro annui;
- da 20.000 a 50.000 annui la soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità, per l’utilizzo in compensazione dei crediti ai fini delle imposte dirette e dell’IRAP.
- Semplificazione dei Modelli di Dichiarazione (Art. 15):
Mira a rendere più semplice e intuitiva la modulistica per gli obblighi dichiarativi, riducendo la complessità per i contribuenti.
Il decreto, quindi, rappresenta un tentativo significativo di semplificare e razionalizzare il sistema fiscale, con l’obiettivo di ridurre gli oneri amministrativi sia per i contribuenti individuali sia per le imprese.
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