Le imprese di autotrasporto possono presentare, dal 1° al 31 luglio 2025, la dichiarazione per ottenere il rimborso delle accise sul gasolio utilizzato nel secondo trimestre dell’anno (1° aprile – 30 giugno 2025), come previsto dall’art. 24-ter del D.Lgs. n. 504/1995.
L’Agenzia delle Dogane ha pubblicato le istruzioni operative con la Nota n. 382555 del 26 giugno 2025, specificando modalità, importi e soggetti beneficiari.
In ambito soggettivo possono richiedere il rimborso:
- Imprese di trasporto merci con veicoli ≥ 7,5 tonnellate
- Imprese di trasporto persone (pubbliche e private)
- Imprese UE con requisiti conformi alla normativa europea
La misura del beneficio è pari a:
- € 214,18 per 1.000 litri (1° aprile – 14 maggio)
- € 229,18 per 1.000 litri per HVO non conformi (15 maggio – 30 giugno)
- € 214,18 per 1.000 litri per HVO conformi
Sul sito Internet di questa Agenzia, all’indirizzo www.adm.gov.it (Accise – Prodotti energetici – Benefici per il gasolio da autotrazione – Benefici gasolio autotrazione 2° trimestre 2025) è disponibile il software aggiornato per la compilazione e la stampa della dichiarazione relativa al secondo trimestre 2025.
Il credito potrà essere utilizzato in F24 mediante codice tributo 6740, oppure mediante l’accreditamento su conto corrente bancario.
Si rammenta che i crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al primo trimestre dell’anno 2025, potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2026.
Per informazioni: Servizio Fiscale Gestionale Societario A.P.I., tel. 02/671401 – mail: fiscale@apmi.it

