Iperammortamento: decreto attuativo firmato dal MIMIT il 04/05/2026

Con la firma del MIMIT del Decreto Attuativo avvenuta il 04/05/2026 viene delineato il quadro operativo del nuovo Iperammortamento introdotto dalla Legge di Bilancio 2026. Il provvedimento definisce condizioni e modalità di fruizione, in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

La misura si applica agli investimenti completati nel periodo compreso tra il 01/01/2026 e il 30/09/2028 e segna il ritorno al meccanismo della maggiorazione del costo fiscale in luogo dei crediti d’imposta utilizzati negli ultimi anni.

Il beneficio consiste nella possibilità di maggiorare, ai fini fiscali, il costo di acquisizione dei beni strumentali nuovi destinati alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, con riferimento agli elenchi contenuti negli allegati IV e V alla Legge di Bilancio 2026, estendendosi anche agli impianti per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo.

Rientrano nell’ambito applicativo anche gli investimenti avviati nel 2025 ma completati a partire dal 2026, con rilievo determinante attribuito al momento di completamento. Per i beni ordinari tale momento coincide con quello individuato dall’articolo 109 del TUIR, mentre per il leasing rileva la consegna del bene e, per gli impianti energetici, la data di fine lavori.

L’accesso all’agevolazione avviene attraverso una piattaforma gestita dal GSE, la cui apertura sarà definita con specifici provvedimenti. La procedura risulta significativamente più articolata rispetto al passato e si basa su un sistema strutturato di comunicazioni obbligatorie che accompagna l’intero ciclo dell’investimento, dalla fase di programmazione fino al completamento e al successivo monitoraggio. È richiesta una comunicazione preventiva, seguita da una conferma subordinata al pagamento di un acconto almeno pari al 20% del costo e da una comunicazione finale di completamento.

A queste si affiancano obblighi periodici di monitoraggio annuale, con invii distinti all’inizio e a metà anno. Il mancato rispetto dei termini, delle condizioni o della coerenza tra i dati trasmessi comporta la perdita del beneficio.

La misura della maggiorazione è articolata per scaglioni di investimento su base annuale.

È riconosciuta nella misura del 180% per la quota fino a 2.500.000,00 Euro, del 100% per la quota eccedente fino a 10.000.000,00 Euro e del 50% per la quota eccedente fino a 20.000.000,00 Euro. L’agevolazione opera esclusivamente ai fini delle imposte sui redditi e non rileva ai fini IRAP.

Sotto il profilo temporale, la fruizione del beneficio decorre dal periodo d’imposta in cui vengono soddisfatte congiuntamente tre condizioni, ossia la trasmissione della comunicazione di completamento al GSE, l’entrata in funzione del bene e l’esito positivo delle verifiche da parte dello stesso Gestore.

Particolarmente rilevante è il rafforzamento degli obblighi documentali. Per tutti gli investimenti è richiesta una perizia tecnica asseverata che attesti sia la riconducibilità dei beni agli elenchi normativi sia l’effettiva interconnessione ai sistemi aziendali.

Viene meno in modo definitivo la possibilità di ricorrere all’autodichiarazione per i beni di importo inferiore. È inoltre prevista una certificazione contabile delle spese sostenute, rilasciata da revisori legali o società di revisione, con un conseguente incremento degli oneri amministrativi ma anche del livello di presidio in sede di controllo.

Per informazioni: Servizio Fiscale Gestionale Societario A.P.I., tel. 02/671401 – mail: fiscale@apmi.it

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