Il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148, quarto correttivo della riforma fiscale, pubblicato nel Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale dell’11 agosto 2026, conclude il percorso di attuazione della delega avviata con la Legge n. 111/2023. Tra le novità di maggiore interesse figurano le modifiche alla disciplina dei fringe benefit relativi alle auto aziendali di cui all’art. 51 del TUIR, introdotte con l’obiettivo di semplificare il sistema e renderlo maggiormente coerente sotto il profilo applicativo.
Resta confermato il criterio di tassazione forfetaria basato sulle tabelle ACI e differenziato in funzione dell’alimentazione del veicolo, ma la principale novità consiste nel superamento del riferimento alla nuova immatricolazione e nell’introduzione di un criterio basato sull’anzianità del veicolo, che comporta un aggravio della tassazione oltre il quinto anno di vetustà. Viene inoltre prevista una valorizzazione convenzionale degli optional.
L’intervento si inserisce nel processo di attuazione della delega fiscale e mira a semplificare il trattamento dei veicoli aziendali concessi in uso promiscuo ai dipendenti, tenendo conto al contempo degli obiettivi di mobilità sostenibile ed efficienza energetica. Resta fermo il criterio forfetario fondato sulle tabelle ACI, mentre vengono introdotti correttivi volti a rendere la disciplina più lineare e agevole da applicare.
A decorrere dal periodo d’imposta 2026, viene modificata la disciplina di tassazione dei redditi di lavoro dipendente nei casi di concessione in uso promiscuo di autoveicoli, motocicli e ciclomotori. In particolare, è previsto un incremento del 50% della misura di tassazione per i veicoli immatricolati da oltre cinque anni.
L’incremento del 50% si applica anche:
- ai veicoli concessi in uso promiscuo dal 01/07/2020 al 31/12/2024;
- ai veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31/12/2024 e concessi in uso promiscuo nel corso del 2025, anche in caso di successiva assegnazione a un diverso dipendente.
La nuova disciplina prescinde dalla tipologia di alimentazione del veicolo e determina quindi un aggravio della tassazione anche per le auto elettriche e ibride con oltre cinque anni di anzianità.
Per gli optional viene invece introdotta una maggiorazione forfetaria pari al 5% del valore del fringe benefit quando il veicolo assegnato in uso promiscuo è dotato di accessori o allestimenti non valorizzati nelle tabelle ACI e il relativo costo non è sostenuto direttamente dal lavoratore.
Anche tale maggiorazione trova applicazione:
- ai veicoli concessi in uso promiscuo dal 01/07/2020 al 31/12/2024;
- ai veicoli ordinati entro il 31/12/2024 e concessi in uso promiscuo nel 2025.
Va inoltre evidenziato che, ai fini della determinazione del fringe benefit dell’auto aziendale concessa in uso promiscuo, le somme eventualmente addebitate al dipendente per accessori e allestimenti del veicolo sono integralmente deducibili.
La clausola di salvaguardia viene rimodulata attraverso l’estensione del regime previgente al 31/12/2024 ai veicoli ordinati entro tale data e concessi in uso entro il 31/12/2025. Il regime transitorio era stato introdotto dal comma 48-bis della Legge di Bilancio 2025 mediante l’art. 6, comma 2-bis, del Decreto Legge n. 19/2025.
La relazione illustrativa precisa inoltre che il precedente regime continua ad applicarsi anche in caso di riassegnazione del veicolo e resta valido fino al compimento del quinto anno di vetustà. Dal periodo d’imposta 2026, le nuove disposizioni si applicano anche ai veicoli concessi in uso nel 2025, ad eccezione di quelli che beneficiano della clausola di salvaguardia.
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