Entro il prossimo 30/09/2026, le aziende che nel periodo aprile-giugno 2026 hanno emesso fatture elettroniche recanti l’assolvimento dell’imposta di bollo sono tenuti a effettuare il relativo versamento.
L’obbligo riguarda tutti i titolari di partita IVA che, tra il 01/04/2026 e il 30/06/2026, hanno emesso fatture elettroniche soggette a bollo, ossia documenti non assoggettati ad IVA di importo superiore a 77,47 Euro. L’imposta di bollo si applica nella misura fissa di 2,00 Euro per ciascuna fattura che presenta le condizioni previste dalla normativa.
Il pagamento può essere effettuato:
- tramite il portale “Fatture e Corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate, mediante addebito diretto su conto corrente;
- tramite modello F24, utilizzando il codice tributo 2522 e indicando l’anno di riferimento 2026;
- avvalendosi, in caso di omissione o ritardo, dell’istituto del ravvedimento operoso previsto dall’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997.
In base alle disposizioni contenute nell’art. 3, comma 4, del D.L. n. 73/2022, è ammesso il versamento cumulativo dell’imposta qualora l’importo complessivamente dovuto per il primo e il secondo trimestre non superi 5.000,00 Euro. In tale ipotesi, il pagamento può essere differito al 30/11/2026, insieme a quello dovuto per il terzo trimestre.
Qualora, invece, la soglia di 5.000,00 Euro venga superata, il versamento relativo al secondo trimestre dovrà essere effettuato entro il 30/09/2026.
Per i versamenti effettuati nel termine del 30 novembre devono essere utilizzati i codici tributo relativi ai trimestri cui l’imposta si riferisce, ossia:
- 2521 per il primo trimestre;
- 2522 per il secondo trimestre;
- 2523 per il terzo trimestre.
Ai fini dell’individuazione del trimestre di riferimento, per le fatture elettroniche emesse nei confronti di soggetti privati (B2B e B2C), rilevano le fatture per le quali:
- la data di consegna riportata nella relativa ricevuta di consegna è antecedente alla chiusura del trimestre;
- la data di messa a disposizione riportata nell’eventuale ricevuta di impossibilità di recapito è antecedente alla chiusura del trimestre.
Ne consegue che una fattura elettronica datata e trasmessa al Sistema di Interscambio (SDI) il 30/06/2026, ma consegnata al destinatario il 01/07/2026 secondo quanto attestato dalla ricevuta di consegna, deve essere considerata, ai fini dell’imposta di bollo, tra le fatture del terzo trimestre.
Calendario imposta di bollo sulle fatture elettroniche
| Trimestre | Messa a disposizione elenchi A e B | Data limite modifiche elenco B | Visualizzazione importo dovuto | Scadenza versamento imposta di bollo |
| 1° trimestre | 15 aprile | 30 aprile | 15 maggio | 31 maggio (*) (**) |
| 2° trimestre | 15 luglio | 10 settembre | 20 settembre | 30 settembre (**) |
| 3° trimestre | 15 ottobre | 31 ottobre | 15 novembre | 30 novembre |
| 4° trimestre | 15 gennaio dell’anno successivo | 31 gennaio dell’anno successivo | 15 febbraio dell’anno successivo | 28 febbraio dell’anno successivo (***) |
(*) Se l’importo dovuto per il primo trimestre non supera 5.000,00 Euro, il versamento può essere effettuato entro il 30 settembre.
(**) Se l’importo dovuto complessivamente per il primo e il secondo trimestre non supera 5.000,00 Euro, il versamento può essere effettuato entro il 30 novembre.
(***) Negli anni bisestili il versamento può essere effettuato entro il 29 febbraio.
Per informazioni: Servizio Fiscale Gestionale Societario A.P.I., tel. 02/671401 – mail: fiscale@apmi.it

