Bollo fatture elettroniche, scadenza 30 settembre

Entro il prossimo 30/09/2026, le aziende che nel periodo aprile-giugno 2026 hanno emesso fatture elettroniche recanti l’assolvimento dell’imposta di bollo sono tenuti a effettuare il relativo versamento.

L’obbligo riguarda tutti i titolari di partita IVA che, tra il 01/04/2026 e il 30/06/2026, hanno emesso fatture elettroniche soggette a bollo, ossia documenti non assoggettati ad IVA di importo superiore a 77,47 Euro. L’imposta di bollo si applica nella misura fissa di 2,00 Euro per ciascuna fattura che presenta le condizioni previste dalla normativa.

Il pagamento può essere effettuato:

  • tramite il portale “Fatture e Corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate, mediante addebito diretto su conto corrente;
  • tramite modello F24, utilizzando il codice tributo 2522 e indicando l’anno di riferimento 2026;
  • avvalendosi, in caso di omissione o ritardo, dell’istituto del ravvedimento operoso previsto dall’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997.

In base alle disposizioni contenute nell’art. 3, comma 4, del D.L. n. 73/2022, è ammesso il versamento cumulativo dell’imposta qualora l’importo complessivamente dovuto per il primo e il secondo trimestre non superi 5.000,00 Euro. In tale ipotesi, il pagamento può essere differito al 30/11/2026, insieme a quello dovuto per il terzo trimestre.

Qualora, invece, la soglia di 5.000,00 Euro venga superata, il versamento relativo al secondo trimestre dovrà essere effettuato entro il 30/09/2026.

Per i versamenti effettuati nel termine del 30 novembre devono essere utilizzati i codici tributo relativi ai trimestri cui l’imposta si riferisce, ossia:

  • 2521 per il primo trimestre;
  • 2522 per il secondo trimestre;
  • 2523 per il terzo trimestre.

Ai fini dell’individuazione del trimestre di riferimento, per le fatture elettroniche emesse nei confronti di soggetti privati (B2B e B2C), rilevano le fatture per le quali:

  • la data di consegna riportata nella relativa ricevuta di consegna è antecedente alla chiusura del trimestre;
  • la data di messa a disposizione riportata nell’eventuale ricevuta di impossibilità di recapito è antecedente alla chiusura del trimestre.

Ne consegue che una fattura elettronica datata e trasmessa al Sistema di Interscambio (SDI) il 30/06/2026, ma consegnata al destinatario il 01/07/2026 secondo quanto attestato dalla ricevuta di consegna, deve essere considerata, ai fini dell’imposta di bollo, tra le fatture del terzo trimestre.

Calendario imposta di bollo sulle fatture elettroniche

TrimestreMessa a disposizione elenchi A e BData limite modifiche elenco BVisualizzazione importo dovutoScadenza versamento imposta di bollo
1° trimestre15 aprile30 aprile15 maggio31 maggio (*) (**)
2° trimestre15 luglio10 settembre20 settembre30 settembre (**)
3° trimestre15 ottobre31 ottobre15 novembre30 novembre
4° trimestre15 gennaio dell’anno successivo31 gennaio dell’anno successivo15 febbraio dell’anno successivo28 febbraio dell’anno successivo (***)

(*) Se l’importo dovuto per il primo trimestre non supera 5.000,00 Euro, il versamento può essere effettuato entro il 30 settembre.

(**) Se l’importo dovuto complessivamente per il primo e il secondo trimestre non supera 5.000,00 Euro, il versamento può essere effettuato entro il 30 novembre.

(***) Negli anni bisestili il versamento può essere effettuato entro il 29 febbraio.

Per informazioni: Servizio Fiscale Gestionale Societario A.P.I., tel. 02/671401 – mail: fiscale@apmi.it

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