D.L. 33/2026 Tax credit autotrasporto, domande entro il 15/09

Dal 01/09/2026 al 15/09/2026 è possibile presentare l’istanza per accedere al credito d’imposta sul carburante destinato alle imprese del settore dell’autotrasporto. L’apertura del canale telematico è stata comunicata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT).

L’agevolazione è riconosciuta nella misura massima del 70% della maggiore spesa sostenuta per l’acquisto di gasolio utilizzato per la trazione dei veicoli nella disponibilità dell’impresa nel periodo compreso tra marzo e agosto 2026, rispetto al prezzo registrato nel mese di febbraio 2026.

Le risorse stanziate ammontano complessivamente a 386,2 milioni di Euro.

Le domande devono essere trasmesse esclusivamente tramite la piattaforma predisposta dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, allegando il file contenente i dati delle fatture redatto in formato Excel secondo il modello disponibile sul portale.

Per presentare l’istanza occorre tenere presente alcuni aspetti operativi fondamentali:

  • accesso alla piattaforma tramite SPID o Carta d’Identità Elettronica del titolare dell’impresa individuale o del legale rappresentante della società;
  • possibilità di autorizzare ulteriori soggetti incaricati a operare per conto dell’impresa;
  • iscrizione al Registro Elettronico Nazionale (REN);
  • con posizione attiva al 31/07/2026 oppure, in particolari casi, nel periodo compreso tra il 01/03/2026 e il 31/08/2026;
  • predisposizione dei dati relativi ai litri di gasolio acquistati nei mesi da marzo ad agosto 2026;
  • verifica preventiva dell’elenco delle targhe dei veicoli agevolabili reso disponibile dalla piattaforma;
  • compilazione del file delle fatture secondo il modello predisposto dall’Amministrazione.

Rientrano nell’agevolazione i veicoli adibiti al trasporto di merci per conto terzi di categoria N e massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 7,5 tonnellate, nonché gli autobus di categoria M2 e M3 destinati al trasporto di persone, purché appartenenti alle classi ambientali Euro V ed Euro VI. Tra gli acquisti agevolabili possono essere compresi anche quelli di carburante HVO.

Particolarmente rilevanti risultano i chiarimenti forniti dal MIT nelle FAQ dedicate. È stato infatti precisato che, ai fini dell’agevolazione, assume rilievo la data di acquisto del carburante e non quella di emissione della fattura.

Le FAQ chiariscono inoltre che il credito d’imposta spetta esclusivamente per gli acquisti effettuati a un prezzo superiore al prezzo medio del gasolio rilevato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica per il mese di febbraio 2026, pari a 1,39415 Euro al litro. In assenza di tale presupposto, il beneficio non può essere riconosciuto.

Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione mediante modello F24 entro il 31/12/2026, attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, a decorrere dal decimo giorno successivo alla trasmissione dell’elenco delle imprese ammesse al beneficio.

Per il suo utilizzo non trovano applicazione né il limite annuale di 2.000.000,00 Euro previsto per la compensazione dei crediti d’imposta, né il limite di 250.000,00 Euro previsto per i crediti indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

L’agevolazione non concorre alla formazione del reddito ai fini IRPEF, IRES e IRAP ed è irrilevante anche ai fini della determinazione degli interessi passivi e delle spese generali deducibili. Il credito è inoltre cumulabile con altre agevolazioni riferite ai medesimi costi, purché il beneficio complessivo non superi il costo effettivamente sostenuto dall’impresa.

Per informazioni: Servizio Fiscale Gestionale Societario A.P.I., tel. 02/671401 – mail: fiscale@apmi.it

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