Rimborso IVA estera 2026, scadenza 30 settembre

La scadenza del 30/09/2026 consente alle imprese di recuperare l’IVA assolta all’estero nel corso del 2025, pertanto pagata in altri Stati membri dell’Unione Europea o, a determinate condizioni, in Paesi extra UE.

Il rimborso IVA estera consente alle imprese di recuperare l’imposta pagata sugli acquisti effettuati in altri Paesi, a condizione che tali spese siano inerenti all’attività esercitata.

La scadenza del 30 settembre riveste, ogni anno, particolare rilevanza per le imprese. Il termine è stabilito dall’art. 15 della Direttiva 2008/9/CE e, pertanto, si ricorda che, trattandosi di un adempimento disciplinato da normativa unionale, esso non beneficia della proroga al primo giorno lavorativo successivo nel caso in cui il giorno 30 coincida con una giornata festiva. Salvo diverse e specifiche disposizioni normative, la regola generale applicabile è infatti quella della perentorietà del termine fissato dalla disciplina europea.

Il diritto al rimborso è subordinato a due condizioni principali. In primo luogo, il richiedente non deve essere stabilito nel Paese in cui è stata assolta l’imposta. La mera identificazione diretta o la nomina di un rappresentante fiscale non determinano, di per sé, lo status di soggetto stabilito. In secondo luogo, il soggetto non deve avere effettuato operazioni territorialmente rilevanti nello Stato del rimborso, salvo specifiche eccezioni, tra cui le operazioni soggette al meccanismo del Reverse Charge e determinati servizi di trasporto internazionale.

L’istanza deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica tramite il portale dell’Agenzia delle Entrate e viene gestita dal Centro Operativo di Pescara, che provvede all’inoltro allo Stato membro interessato. La richiesta può riguardare un periodo non superiore all’anno civile e non inferiore a tre mesi.

Gli importi minimi rimborsabili sono pari a 400,00 Euro per le richieste infrannuali e a 50,00 Euro per le richieste annuali. Lo Stato membro del rimborso deve comunicare la propria decisione entro quattro mesi dalla ricezione della domanda, termine che può essere prorogato fino a sei o otto mesi qualora vengano richieste informazioni aggiuntive.

Per informazioni: Servizio Fiscale Gestionale Societario A.P.I., tel. 02/671401 – mail: fiscale@apmi.it

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