Il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148, pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’11 agosto 2026 ed entrato in vigore il 12 agosto, è intervenuto nuovamente sulla disciplina delle autovetture aziendali concesse in uso promiscuo ai dipendenti, modificando l’art. 51, comma 4, lett. a), del TUIR.
Le nuove regole trovano applicazione, in via generale, a decorrere dal periodo d’imposta 2026.
Resta invariato il criterio di base: il fringe benefit è determinato assumendo una percorrenza convenzionale annua di 15.000 chilometri, valorizzata sulla base dei costi chilometrici indicati nelle tabelle ACI.
Sul valore così ottenuto si applicano percentuali differenti in funzione della tipologia di alimentazione del veicolo:
| Tipologia di veicolo | % sul costo ACI di 15.000 km |
| Elettrico a batteria | 10% |
| Ibrido plug-in | 20% |
| Benzina, diesel, GPL, metano, mild hybrid, full hybrid e altri veicoli | 50% |
Le somme eventualmente trattenute al dipendente per la concessione del veicolo riducono il benefit imponibile.
La modifica più rilevante riguarda l’anzianità del veicolo. Il nuovo art. 51 non richiede più che il mezzo sia di “nuova immatricolazione”: il regime convenzionale può quindi trovare applicazione anche a veicoli già immatricolati. Contestualmente è stata introdotta una maggiorazione del fringe benefit per i mezzi più datati.
Il valore determinato con le percentuali del 10%, 20% o 50% è infatti incrementato del 50% dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione.
La maggiorazione riguarda tutte le motorizzazioni, comprese le auto elettriche e le ibride plug-in. In pratica:
| Prima immatricolazione | Applicazione maggiorazione del 50% |
| 2020 | dal 2026 |
| 2021 | dal 2027 |
| 2022 | dal 2028 |
| 2026 | dal 2032 |
Pertanto, ad esempio, una vettura full hybrid immatricolata nel settembre 2021 sarà valorizzata ordinariamente al 50% del costo convenzionale ACI nel 2026; dal 2027 il valore così determinato sarà ulteriormente aumentato del 50%.
Un’ulteriore novità riguarda gli optional e gli allestimenti. Qualora siano presenti accessori non valorizzati nelle tabelle ACI e non acquistati direttamente dal lavoratore, il valore del fringe benefit, già eventualmente maggiorato per anzianità, è incrementato forfetariamente di un ulteriore 5%. La disposizione evita quindi la necessità di attribuire autonomamente a ciascun optional un valore normale.
Il regime transitorio
Il D.Lgs. n. 148/2026 mantiene una specifica disciplina di salvaguardia per:
- i veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024;
- i veicoli ordinati dal datore di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo nel 2025.
Per questi veicoli continua ad applicarsi la disciplina dell’art. 51 vigente al 31 dicembre 2024, basata sulle emissioni di CO₂, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello della prima immatricolazione. Successivamente, anche il valore determinato secondo il vecchio regime è incrementato del 50%. La salvaguardia continua, inoltre, ad operare anche in caso di successiva assegnazione dello stesso veicolo ad altro dipendente.
La situazione può quindi essere sintetizzata come segue:
| Veicolo | Regime applicabile |
| Assegnato dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 | Vecchie percentuali CO₂ fino al termine del quinquennio |
| Ordinato entro il 31 dicembre 2024 e assegnato nel 2025 | Vecchie percentuali CO₂ fino al termine del quinquennio |
| Altri veicoli in uso promiscuo | Nuovo regime 10% / 20% / 50% |
| Veicolo oltre il periodo previsto dalla norma | +50% sul benefit |
| Optional non compresi nelle tabelle ACI | +5% |
Deducibilità dei costi e IVA
Le modifiche riguardano essenzialmente la determinazione del reddito imponibile del dipendente e non modificano la disciplina ordinaria di deducibilità dei costi sostenuti dall’impresa.
Ai sensi dell’art. 164 del TUIR, per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta, le spese e gli altri componenti negativi continuano ad essere deducibili nella misura del 70%.
È quindi importante distinguere i due profili:
- per il dipendente, rilevano il valore ACI, l’alimentazione, l’età del veicolo e gli eventuali optional;
- per l’impresa, la deducibilità resta generalmente fissata al 70%, purché sussista il requisito dell’uso promiscuo per la maggior parte del periodo d’imposta.
Ai fini IVA continua invece ad applicarsi la disciplina dell’art. 19-bis1 del DPR 633/1972: in assenza delle condizioni che consentono la detrazione integrale, l’IVA relativa alle autovetture con uso promiscuo è ordinariamente detraibile nella misura del 40%.
Dal 2026, quindi, la gestione delle flotte richiede particolare attenzione soprattutto alla data di prima immatricolazione del mezzo. Un’autovettura datata può infatti mantenere la medesima deducibilità del 70% per l’impresa ma generare, per il dipendente, un fringe benefit sensibilmente più elevato. Il costo fiscale dell’auto aziendale deve pertanto essere valutato non solo in funzione dell’alimentazione, ma anche dell’età del veicolo e della presenza di optional non ricompresi nelle tabelle ACI.
Per informazioni: Servizio Fiscale Gestionale Societario A.P.I., tel. 02/671401 – mail: fiscale@apmi.it

