Con il D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2026, è stato approvato il nuovo Testo Unico dell’IVA, applicabile dal 1° gennaio 2027.
Il provvedimento rappresenta soprattutto un intervento di riordino e coordinamento. Dopo oltre cinquant’anni, il D.P.R. n. 633/1972 viene sostituito da un testo organico nel quale confluiscono anche numerose disposizioni oggi contenute in altri provvedimenti, tra cui la disciplina delle operazioni intracomunitarie del D.L. n. 331/1993, il regime del margine del D.L. n. 41/1995 e parte delle norme sulla fatturazione elettronica e sulla trasmissione telematica contenute nel D.Lgs. n. 127/2015.
I principi fondamentali dell’imposta restano sostanzialmente invariati.
Cambia però in maniera rilevante la struttura normativa e, soprattutto, cambiano i riferimenti agli articoli che imprese, professionisti e software gestionali utilizzano quotidianamente.
Il decreto è entrato formalmente in vigore il 31 gennaio 2026, ma le nuove disposizioni saranno applicabili soltanto dal 1° gennaio 2027. Fino al 31 dicembre 2026 continueranno pertanto ad applicarsi le norme attualmente vigenti.
Il nuovo Testo Unico è composto da 18 Titoli e 171 articoli, oltre a quattro Tabelle. L’architettura segue una sequenza più organica, sostanzialmente allineata alla struttura della Direttiva IVA 2006/112/CE: presupposti dell’imposta, territorialità, momento impositivo, base imponibile, aliquote, esenzioni, operazioni non imponibili, detrazione, obblighi documentali, liquidazione, rimborsi e regimi speciali.
Dal punto di vista operativo, l’effetto più immediato sarà la sostituzione dei tradizionali riferimenti al D.P.R. n. 633/1972 e al D.L. n. 331/1993.
| Operazione | Norma attuale | Dal 1° gennaio 2027 |
| Cessioni di beni | art. 2 DPR 633/72 | art. 5 TU IVA |
| Prestazioni di servizi | art. 3 DPR 633/72 | art. 10 |
| Momento di effettuazione | art. 6 DPR 633/72 | artt. 24-26 |
| Base imponibile | art. 13 DPR 633/72 | art. 27 |
| Esclusioni dalla base imponibile | art. 15 DPR 633/72 | art. 29 |
| Aliquote IVA | art. 16 DPR 633/72 | art. 34 |
| Operazioni esenti | art. 10 DPR 633/72 | art. 37 |
| Cessioni intra-UE | art. 41 DL 331/93 | art. 39 |
| Esportazioni | art. 8 DPR 633/72 | art. 45 |
| Detrazione IVA | art. 19 DPR 633/72 | art. 56 |
| Limitazioni alla detrazione | art. 19-bis1 DPR 633/72 | art. 58 |
| Reverse charge | art. 17 DPR 633/72 | art. 64 |
| Split payment | art. 17-ter DPR 633/72 | art. 65 |
| Fatturazione | art. 21 DPR 633/72 | art. 72 |
| Fattura semplificata | art. 21-bis DPR 633/72 | art. 73 |
| Registri IVA | artt. 23 e 25 DPR 633/72 | artt. 86 e 88 |
| Note di variazione | art. 26 DPR 633/72 | art. 92 |
Particolare attenzione dovrà essere prestata alle operazioni con l’estero, oggi disciplinate da fonti diverse. Le ordinarie cessioni intracomunitarie confluiranno nell’art. 39 del Testo Unico, mentre le cessioni a catena saranno disciplinate dall’art. 41 e le triangolazioni interne con consegna diretta in altro Stato UE dall’art. 43. Le esportazioni, oggi disciplinate dall’art. 8 del D.P.R. n. 633/1972, troveranno invece collocazione nell’art. 45.
Anche in questo ambito la novità è soprattutto sistematica. Le regole sostanziali restano in larga misura quelle già conosciute, ma vengono riordinate all’interno di un’unica fonte normativa. Il nuovo testo tiene inoltre conto della progressiva digitalizzazione delle procedure doganali e del ricorso ai sistemi telematici per la prova dell’uscita dei beni dal territorio dell’Unione europea.
Un altro aspetto rilevante riguarda le fatture elettroniche e le causali IVA utilizzate nei gestionali. Il cambio di numerazione non implica automaticamente una modifica dei codici tecnici “Natura” della fattura elettronica, come N3.1, N3.2 o N4, salvo future modifiche delle specifiche tecniche dell’Agenzia delle Entrate.
Dovranno invece essere aggiornate le descrizioni normative associate alle causali. Ad esempio, una causale oggi denominata “Operazione non imponibile art. 8 DPR 633/72” dovrà essere ricondotta, dal 2027, all’art. 45 del nuovo Testo Unico; analogamente, il riferimento all’art. 41 del D.L. n. 331/1993 per le ordinarie cessioni intra-UE dovrà essere sostituito dall’art. 39.
Tra le disposizioni di maggiore interesse pratico figura la clausola di salvaguardia prevista dall’art. 170, comma 3, del nuovo Testo Unico.
Tale previsione è finalizzata a garantire la continuità operativa nella fase di passaggio tra il vecchio e il nuovo impianto normativo. In particolare:
- continuità giuridica: qualunque rinvio al D.P.R. n. 633/1972 contenuto in contratti pluriennali, appalti, accordi commerciali o atti notarili stipulati prima del 1° gennaio 2027 si intende automaticamente riferito alla corrispondente disposizione del nuovo Testo Unico;
- nessun blocco dello SDI: nei primi mesi del 2027 le fatture elettroniche che dovessero riportare, per errore, riferimenti al D.P.R. n. 633/1972 non saranno scartate dal Sistema di Interscambio e non saranno soggette a sanzioni di natura formale.
Il 2026 deve essere considerato un vero e proprio anno di transizione. Gli interventi principali riguarderanno:
- aggiornamento delle causali e dei codici IVA nei software gestionali;
- revisione delle descrizioni normative presenti nei modelli di fattura;
- aggiornamento di contratti, modulistica e procedure amministrative;
- verifica delle procedure relative a operazioni intra-UE ed esportazioni;
- formazione del personale amministrativo.
Particolare attenzione andrà prestata proprio alle operazioni di fine anno.
Nel gennaio 2027 potranno infatti essere registrate o documentate operazioni effettuate nel 2026, per le quali continueranno ad assumere rilievo i riferimenti normativi previgenti.
Per questo motivo sarà opportuno che i software gestionali consentano, almeno nella fase iniziale, di mantenere una corretta distinzione tra le vecchie e le nuove causali IVA.
Per informazioni: Servizio Fiscale Gestionale Societario A.P.I., tel. 02/671401 – mail: fiscale@apmi.it

