Agenzia delle Entrate: chiarimenti sui buoni carburante |
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L’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 27/E del 14 luglio 2022 fornisce chiarimenti sui buoni carburanti erogabili, solo per l’anno 2022, dai datori di lavoro privati ai loro dipendenti (Decreto Ucraina n. 21 del 21 marzo 2022), in particolare viene indicato la platea dei soggetti beneficiari e le regole per usufruire dei bonus. Si ricorda che il buono benzina non concorre alla formazione del reddito imponibile nel limite di euro 200 per ciascun lavoratore. In ambito soggettivo l’agevolazione riguarda ai lavoratori dipendenti di datori di lavoro privati, senza alcun limite reddituale per l’ammissione al beneficio. In ambito oggettivo l’erogazione del buono corrisposto dai datori di lavoro (rifornimenti di benzina, gasolio, gpl, metano o ricarica di veicoli elettrici) mediante erogazione di documenti di legittimazione in formato cartaceo o elettronico. I buoni possono essere erogati sin da subito, nel rispetto dei presupposti e dei limiti normativi, ad personam e senza necessità di preventivi accordi contrattuali. Il buono carburante di 200 euro rappresenta un’ulteriore agevolazione rispetto a quella generale (euro 258,23 per ciascun periodo d’imposta, innalzato a 600 euro peri il 2022 con il Decreto Aiuti bis) Dunque, per il periodo d’imposta 2022, i beni e servizi erogati dal datore di lavoro a favore di ciascun dipendente sono: - buono carburante euro 200; - fringe benefit (compresi eventuali ulteriori buoni carburanti) euro 258,23 (600 euro per l’anno 2022) Anche per i buoni carburante vige il principio di cassa allargato ovvero, sarà possibile erogare i buoni carburante fino al 12 gennaio 2023. Per l’impresa il costo connesso all’acquisto del buono carburante risulta integralmente deducibile dall’impresa.
Per informazioni: Servizio Fiscale Gestionale Societario, tel. 02.671401 – mail:
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