Pubblicata in Gazzetta Ufficiale e in vigore dal 1° gennaio 2023 la Legge di Bilancio 2023 (legge 29 dicembre 2022, n. 197). Di seguito le principali modifiche di natura fiscale:
Nuovi limiti per le liquidazioni IVA 2023 Le liquidazioni IVA con periodicità trimestrale sono rivolte a chi, nell’esercizio precedente, non ha superato il volume d’affari oltre i 500.000 euro (vecchio limite 400.000) per le imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi e i 800.000 euro (vecchio limite 700.000) per le altre imprese.
Nuovo limite contabilità semplificata Dal 1° gennaio 2023 elevata la soglia per il regime di contabilità semplificata rivolto alle imprese con ammontare dei ricavi pari a 500.000 euro (vecchio limite 400.000) per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e 800.000 euro (vecchio limite 700.000) per le imprese aventi per oggetto altre attività.
Definizione agevolata controlli automatizzati (avvisi bonari) Possibilità di definire con modalità agevolata (sanzioni ridotte al 3%) le somme dovute a seguito di controllo automatizzato per gli “avvisi bonari” relativi ai periodi d’imposta 31 dicembre 2019, 31 dicembre 2020 e 31 dicembre 2021, i cui termini di pagamento non siano ancora scaduti alla data di entrata in vigore del provvedimento.
Ravvedimento speciale Il nuovo ravvedimento speciale consente di regolarizzare le violazioni riguardanti le dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e precedenti, a patto che la dichiarazione sia presentata e che le violazioni non siano state già contestate. Sono escluse le violazioni definibili ai sensi degli articoli 38, definizione agevolata degli avvisi bonari e 39, definizione agevolata irregolarità formali. La regolarizzazione potrà anche essere effettuata in rate (8 a cadenza trimestrale) pagando la sanzione ad un diciottesimo del minimo e gli interessi al 2% in luogo del tasso legale, fissato al 5% dal decreto del 13 dicembre 2022.
Rottamazione cartelle esattoriali Definizione agevolata dei carichi affidati agli Agenti della Riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 30 giugno 2022, ovvero abbattimento delle somme relative a: sanzioni, interessi, interessi di mora, sanzioni civili e aggiunte e aggio dell’agente della riscossione. Prevista anche l’esclusione dallo stralcio automatico per le sanzioni amministrative, come le multe. Inoltre, sotto il profilo oggettivo lo stralcio non dovrebbe riguardare: • eventuali somme dovute per il recupero degli aiuti di Stato; • i crediti di condanna della Corte dei Conti; • l’eventuale Iva riscossa all’importazione.
Annullamento automatico debiti fino a 1.000 euro Stralcio automatico dei debiti tributari fino a 1.000 euro, comprensivo di capitale, interessi e sanzioni, relative al periodo 2000-2015. Lo stralcio è rivolto anche ai debiti affidati agli agenti della riscossione degli enti di previdenza privati.
Regime forfettario Passa da 65.000 euro a 85.000 euro il limite massimo di ricavi e compensi entro cui si può beneficiare del regime forfettario al 15% per le partite Iva. Viene previsto, inoltre, che il regime forfetario cessa nello stesso anno in cui i ricavi o i compensi superano 100.000 euro e l’iva sarà dovuta a partire dalle operazioni che comportano il superamento del nuovo limite. Prevista, inoltre, una flat tax incrementale i contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, diversi da quelli che applicano il regime forfetario.
Limite utilizzo contante Innalzato il limite di pagamento in contanti a 5.000 euro (precedente limite 1.000).
Tax credit energia elettrica e gas Previsto il credito d’imposta anche per il primo trimestre 2023 - per le imprese energivore (incluse nell’elenco per l’anno 2023 pubblicato dalla CSEA) è riconosciuto un credito di imposta pari al 45% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata o prodotta nel primo trimestre 2023. I costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del quarto trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, devono aver subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al medesimo periodo dell’anno 2019; - per le imprese non energivore dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, è riconosciuto un credito di imposta, pari al 35%. I costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del quarto trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, devono aver subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al medesimo periodo dell’anno 2019; - per le imprese gasivore (incluse nell’elenco per l’anno 2023) è riconosciuto un credito di imposta pari al 45% della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre solare del 2023, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale del quarto trimestre 2022, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019; - per le imprese non gasivore è riconosciuto un credito di imposta pari al 45% della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre solare dell’anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale del quarto trimestre 2022 abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019; I crediti d'imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione, entro la data del 31 dicembre 2023. I crediti d'imposta sono cedibili.
Riversamento credito R&S Proroga al 30 novembre 2023 del termine per il riversamento del credito d’imposta R&S indebitamente utilizzato. Inoltre, si estende anche il termine per presentare la domanda per il riversamento del credito ricerca e sviluppo, dal 30 ottobre 2023 al 30 novembre 2023. Si ricorda che l'agevolazione è rivolta ai soggetti che intendono riversare il credito maturato (in uno o più periodi di imposta) a decorrere da 2015 e fino al 31 dicembre 2019 e utilizzato indebitamente in compensazione alla data di entrata in vigore del Decreto n. 146/2021 (22 ottobre 2021). L’importo della regolarizzazione dovrà essere riversato, senza avvalersi della compensazione.
Per informazioni: Servizio Fiscale Gestionale Societario A.P.I., tel. 02.671401 – mail:
Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.
|