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Riforma del lavoro: nuove modalità di comunicazione delle dimissioni |
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Il 18 Luglio 2012 è entrata in vigore la Riforma del Lavoro, L. 92 del 28 Giugno 2012, diventando applicabili con effetto immediato alcune disposizioni normative tra le quali si richiama l’attenzione su quella relativa alle dimissioni. Tutte le dimissioni o risoluzioni consensuali devono essere convalidate pena la loro inefficacia presso la Direzione Territoriale del Lavoro o i competenti Centri per l’Impiego. Per adempiere a tale obbligo, in alternativa alla vera e propria convalida presso la DTL, il lavoratore dovrà sottoscrivere apposita dichiarazione apposta in calce alla ricevuta di trasmissione della comunicazione telematica di cessazione che ad oggi viene effettuata entro i 5 giorni dalla cessazione. Il mancato esercizio di tale adempimento, alternativo da parte del lavoratore, comporterà per il datore di lavoro l’invio allo stesso di una richiesta scritta di procedere da farsi entro trenta giorni successivi alle dimissioni. Il mancato ottemperamento da parte del lavoratore nei 7 giorni successivi dal ricevimento della suddetta richiesta a convalidare le dimissioni o risoluzioni consensuali presso le strutture competenti o a sottoscriverle con la comunicazione telematica comporterà l’esaurimento della procedura e l’efficacia delle dimissioni. Ulteriore novità è l’estensione a tre anni di vita del bambino per l’obbligatorietà della convalida delle dimissioni per la lavoratrice madre presso la Direzione Territoriale del Lavoro.
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