Trattamenti straordinari di integrazione salariale

L’Inps, con il messaggio n. 2948/2023, illustra i contenuti della disposizione introdotta dall’art. 42 del DL n. 75/2023 e fornisce le istruzioni per la corretta gestione e contabilizzazione del trattamento straordinario di integrazione salariale.


La norma si rivolge alle imprese di interesse strategico nazionale, come definite dall’articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, con un numero di dipendenti non inferiore a mille, che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati a causa della loro complessità. Alle suddette imprese può essere concesso a domanda, con decreto ministeriale, un ulteriore periodo di trattamento straordinario di integrazione salariale finalizzato alla salvaguardia dei livelli occupazionali delle aziende interessate e, contemporaneamente, a garantire una tutela del reddito per i lavoratori coinvolti dall’intervento.

In particolare, viene previsto che, al fine di gestire situazioni di particolare difficoltà connesse alla complessità dei programmi di riorganizzazione già avviati dalle imprese, il Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, possa autorizzare, in via eccezionale e in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 4 e 22 del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148, in materia di durata complessiva e singola dei trattamenti, un ulteriore periodo di cassa integrazione straordinaria (CIGS) fruibile fino al 31 dicembre 2023.
Per il testo del messaggio Inps, cliccare qui.


Per informazioni: Servizio Relazioni Industriali, tel. 02.671401 – mail: relazioni.industriali@apmi.it

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