Novità sul Ravvedimento Operoso

Il Decreto Sanzioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 28 giugno 2024, introduce diverse modifiche al sistema sanzionatorio tributario, inclusa una revisione dell’istituto del ravvedimento operoso, disciplinato dall’articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997.

Cos’è il ravvedimento operoso, chi può beneficiarne e le modifiche apportate dal nuovo decreto.
Il ravvedimento operoso è un istituto che consente ai contribuenti di regolarizzare spontaneamente le omissioni, gli errori o i versamenti carenti relativi alle imposte dovute, beneficiando di una riduzione delle sanzioni previste.

Questo strumento è disponibile per tutti i contribuenti, a condizione che non sia già stata notificata un’azione di liquidazione o accertamento (incluse le comunicazioni derivanti da controllo automatizzato o formale delle dichiarazioni).


Il ravvedimento operoso prevede:

  • La rimozione formale della violazione, ove necessario;
  • Il pagamento dell’imposta dovuta;
  • Il pagamento degli interessi calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato fino alla data di pagamento effettivo;
  • Il pagamento della sanzione in misura ridotta.

Dopo le modifiche apportate dal Decreto Sanzioni, entrate in vigore il 29 giugno 2024, possiamo avere:

  • Ravvedimento entro 30 giorni. La sanzione è ridotta a 1/10 del minimo se il tributo o l’acconto vengono pagati entro 30 giorni dalla data di scadenza.
  • Ravvedimento entro 90 giorni. La sanzione è ridotta a 1/9 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene entro il 90° giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, oppure, se non è prevista dichiarazione periodica, entro 90 giorni dall’omissione o dall’errore.
  • Ravvedimento entro l’anno. La sanzione è ridotta a 1/8 del minimo se la regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione, oppure, se non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore.
  • Ravvedimento entro il secondo anno. La sanzione è ridotta a 1/7 del minimo se la regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione, oppure, se non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall’omissione o dall’errore.
  • Nuova disposizione: La sanzione è ridotta a 1/7 del minimo se la regolarizzazione avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione, o oltre un anno dall’omissione o dall’errore, se non è prevista dichiarazione periodica.
  • Ravvedimento oltre il secondo anno. La sanzione è ridotta a 1/6 del minimo se la regolarizzazione avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione, oppure oltre due anni dall’omissione o dall’errore.
  • Nuova disposizione: La sanzione è ridotta a 1/6 del minimo se la regolarizzazione avviene dopo la comunicazione dello schema di atto, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione.
  • Ravvedimento dopo la constatazione della violazione. La sanzione è ridotta a 1/5 del minimo se la regolarizzazione avviene dopo la constatazione della violazione senza che sia stata inviata comunicazione di adesione al verbale e, comunque, prima della comunicazione dello schema di atto.
  • Ravvedimento per omessa dichiarazione. La sanzione è ridotta a 1/10 del minimo previsto per l’omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con un ritardo non superiore a 90 giorni.

Per informazioni: Servizio Fiscale Gestionale Societario A.P.I., tel. 02/671401 – mail: fiscale@apmi.it

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