Integrazione salariale per sospensione o riduzione attività lavorativa causa caldo

L’Inps, con il messaggio n. 2736 del 26 luglio 2024, fornisce indicazioni per la presentazione delle istanze e la gestione dell’istruttoria relativamente alla richieste di integrazione salariale per sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a causa del caldo eccessivo. Le indicazioni riguardano sia i datori di lavoro che possono richiedere il trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO) sia i datori di lavoro che possono richiede l’assegno di integrazione salariale al Fondo di integrazione salariale (FIS) o ai Fondi di solidarietà bilaterali (articoli 26 e 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148).

Nel caso in cui la sospensione o la riduzione delle attività lavorative sia disposta con ordinanza della pubblica Autorità, i predetti datori di lavoro possono richiedere l’integrazione salariale invocando la causale “sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori”, prevista dall’articolo 8, comma 2, del decreto ministeriale 15 aprile 2016, n. 95442. In tale caso, i datori di lavoro dovranno soltanto indicare nella relazione tecnica presente in domanda o allegata alla stessa gli estremi dell’ordinanza che ha disposto la sospensione o la riduzione delle attività lavorative, senza doverla allegare.

Per visualizzare il messaggio Inps, cliccare qui.

Per informazioni: Servizio Relazioni Industriali, tel. 02.671401 – mail: relazioni.industriali@apmi.it

Condividi su: