Transizione 5.0: Modalità Operative

Il Decreto Ministeriale del 24 luglio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 2024, emanato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) e con il parere del Ministero per l’Ambiente e la Sicurezza Energetica (MASE), ha introdotto le modalità attuative del credito d’imposta Transizione 5.0, uno strumento fondamentale per promuovere l’innovazione e la sostenibilità nelle imprese italiane.

L’agevolazione si applica agli investimenti effettuati nel periodo compreso tra 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2025, e mira a incentivare l’adozione di tecnologie innovative e sostenibili, con particolare attenzione alla riduzione dei consumi energetici. Gli investimenti agevolabili devono riguardare strutture produttive situate in Italia e devono portare a una riduzione significativa dei consumi energetici.

Il credito d’imposta è rivolto a tutte le imprese residenti in Italia, indipendentemente dalla loro forma giuridica o dal settore economico di appartenenza. Anche le stabili organizzazioni di soggetti non residenti possono accedere al beneficio, purché gli investimenti siano realizzati nel territorio nazionale. Sono escluse dal beneficio le imprese in liquidazione volontaria, sottoposte a procedure concorsuali o oggetto di sanzioni interdittive.

Gli investimenti ammissibili riguardano:

  • Beni materiali nuovi strumentali all’esercizio dell’attività, come definiti negli allegati A e B alla Legge 232/2016. Gli investimenti devono garantire una riduzione dei consumi energetici:
    • Almeno del 3% per la struttura produttiva nel suo complesso.
    • Almeno del 5% per i processi specifici oggetto dell’investimento.
  • Impianti per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, ad eccezione delle biomasse. Sono inclusi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta.
  • Spese per la formazione del personale sulle tecnologie rilevanti per la transizione energetica e digitale.

Il credito d’imposta viene riconosciuto in percentuale sugli investimenti effettuati, con una quota variabile a seconda della riduzione dei consumi energetici ottenuta:

  • Fino al 35% per riduzioni minime del 3-5%.
  • Fino al 45% per riduzioni superiori al 10%.

Le spese ammissibili per l’autoproduzione di energia sono soggette a limiti specifici per gli impianti elettrici e termici, con un costo massimo agevolabile calcolato in euro/kW.

Il credito d’imposta Transizione 5.0 è cumulabile con altre agevolazioni, purché il cumulo non porti a un superamento del costo totale dell’investimento. Tuttavia, non è cumulabile con altri crediti d’imposta simili, come quelli previsti per investimenti in beni strumentali nuovi (Credito d’Imposta 4.0) o nelle Zone Economiche Speciali (ZES).

L’impresa rischia la decadenza totale o parziale del credito d’imposta se:

  • I beni agevolati vengono ceduti o destinati a finalità estranee all’attività prima del 5° anno successivo al completamento dell’investimento;
  • Non viene mantenuto il livello di riduzione dei consumi energetici;
  • I beni non entrano in funzione entro un anno dalla conclusione del progetto.

Per accedere al credito d’imposta, le imprese devono inviare una comunicazione preventiva al Gestore dei Servizi Energetici (GSE), che contiene informazioni sui progetti di innovazione e sull’importo del credito richiesto. Il GSE verifica la correttezza della documentazione e conferma l’importo del credito prenotato.

A seguito della prenotazione, l’impresa dovrà inviare comunicazioni periodiche per documentare l’avanzamento degli investimenti e il relativo pagamento. Entro il 28 febbraio 2026, l’impresa deve trasmettere la comunicazione di completamento del progetto, corredata di certificazioni tecniche e contabili.

Le agevolazioni fiscali offerte dal decreto consentono di sostenere gli investimenti in beni strumentali e tecnologie all’avanguardia, favorendo la crescita e la sostenibilità del sistema produttivo nazionale.

Per informazioni: Servizio Fiscale Gestionale Societario A.P.I., tel. 02/671401 – mail: fiscale@apmi.it

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