L’INPS, con il messaggio n. 3748 dell’11 novembre 2024, fornisce alcuni chiarimenti per il corretto adempimento dell’obbligo contributivo, previsto dall’articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nelle ipotesi di reimpiego del lavoratore o di prosecuzione del rapporto successive al conseguimento del trattamento pensionistico.
La data di prima iscrizione a forme pensionistiche obbligatorie rappresenta un elemento essenziale per la verifica del corretto adempimento contributivo da parte del datore di lavoro. In particolare, nell’articolo 2, comma 18, della legge n. 335 del 1995, il legislatore ha individuato un preciso riferimento temporale (1° gennaio 1996) da considerare per la valutazione dello status di “vecchio” o “nuovo” iscritto a cui collegare gli effetti derivanti, rispettivamente, dalla disapplicazione o dall’applicazione del massimale.
Nel merito, il Ministero del Lavoro ha chiarito che il reimpiego del lavoratore in un momento successivo alla liquidazione di un trattamento pensionistico non determina il venire meno dello status di “vecchio iscritto” originariamente acquisito. Pertanto, la data di prima iscrizione a forme pensionistiche obbligatorie continua a rimanere valida indipendentemente dall’eventuale fruizione di una prestazione previdenziale.
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