DDL Riforma Fiscale

Approvato in CDM il disegno di legge di delega al Governo per la riforma fiscale, al fine di emanare uno o più decreti legislativi di revisione organica del sistema fiscale entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge. La riforma prevede anche il riassetto delle disposizioni di diritto tributario in modo da raccogliere le norme in Testi unici per tipologia di imposta e da redigere uno specifico Codice. Nello specifico, il disegno di legge individua, tra i principali obiettivi di carattere generale, l’impulso alla crescita economica e alla natalità, mediante la riduzione del carico fiscale, l’aumento dell’efficienza della struttura dei tributi e l’individuazione di meccanismi fiscali di sostegno a famiglie, lavoratori e imprese.
La riforma prevede una revisione complessiva del sistema di tassazione, dalla revisione di Ires e Irpef e Iva all’abolizione dell’Irap.

Di seguito i punti di maggiore interesse:

Riduzione dell’IRES
Riduzione dell’aliquota IRES qualora vengano rispettate, entro i due periodi d’imposta successivi a quello nel quale è stato prodotto il reddito, entrambe le seguenti condizioni:

  • una somma corrispondente, in tutto o in parte, al detto reddito sia impiegata in investimenti, con particolare riferimento a quelli qualificati, e in nuove assunzioni;
  • gli utili non siano distribuiti o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’attività d’impresa.
    In tal modo si vuole favorire la crescita economica e l’incremento della base occupazionale, con particolare riferimento ai soggetti che necessitano di maggiore tutela, ivi incluse le persone con disabilità, e senza interferire con i vigenti regimi di decontribuzione. In questo caso, a differenza di quanto avviene ordinariamente per la fruizione degli incentivi fiscali, la riduzione dell’aliquota precede l’effettuazione degli investimenti. Questi ultimi devono essere operati entro i due periodi d’imposta successivi a quello nel quale è stato prodotto il reddito assoggettato a imposizione con l’aliquota ridotta.

Abolizione dell’IRAP
Graduale superamento dell’IRAP che avverrà dando priorità alle società di persone e alle associazioni senza personalità giuridica (costituite da persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni).
L’imposta verrà spostata su altri contribuenti mediante l’istituzione di una sovraimposta, determinata secondo le regole dell’IRES, con l’esclusione del riporto delle perdite dunque seguendo regole particolari per gli enti non commerciali e che assicuri equità da ripartire tra le regioni sulla base dei criteri già vigenti in materia di IRAP.

IVA
Revisione della normativa al fine di rendere i presupposti dell’IVA (oggettivo, soggettivo e territoriale) più affine alla normativa dell’Unione Europea.

  • cessioni di beni con e senza trasporto art. 7-bis, la Direttiva 2006/112/CE tratta le due casistiche distintamente;
  • operazioni esenti art. 10, revisione consentendo al contribuente di optare per l’imponibilità;
  • razionalizzare del trattamento IVA per i beni e servizi similari, mediante il richiamo alla nomenclatura combinata o alla classificazione statistica, nel rispetto della normativa comunitaria (Direttiva 2006/112/CE) e della rilevanza sociale delle cessioni o prestazioni interessate;
  • detrazione IVA relativa all’effettivo utilizzo dei beni e dei servizi impiegati nella effettuazione di operazioni soggette ad IVA, in linea con la disciplina della Direttiva comunitaria IVA. Il soggetto passivo potrà applicare il pro-rata di detraibilità ai soli beni e servizi a uso promiscuo utilizzati, quindi sia per operazioni che danno diritto a detrazione sia per operazioni esenti, e di operare negli altri casi la detrazione secondo un criterio analitico di afferenza dei beni e dei servizi acquistati alle singole operazioni sulla base della natura delle operazioni stesse.

IRPEF
Graduale perseguimento dell’equità orizzontale IRPEF in particolare:

  • esenzione fiscale e medesimo carico impositivo nell’ambito dell’IRPEF;
  • deduzione dal reddito di lavoro dipendente e assimilato anche in misura forfettizzata;
  • deduzione dei contributi previdenziali obbligatori;
  • flat Tax incrementale a regime;
  • inclusione anche dei redditi di natura finanziaria nella base imponibile IRPEF.

Cedolare secca immobili strumentali
Regime della cedolare secca agli immobili strumentali e ad uso commerciale, un regime opzionale di imposizione sostitutiva sul reddito fondiario derivante dalla locazione di immobili abitativi, dall’attuale aliquota del 21% si passa al 10% per i contratti di locazione a canone concordato.

Statuto del Contribuente
Si rivede lo Statuto del Contribuente, con un consolidamento dei principi del legittimo affidamento del contribuente e della certezza del diritto, prevedendo il rafforzamento da parte dell’ente impositore dell’obbligo di motivazione, specificando le prove su cui si fonda la pretesa.


Per informazioni: Servizio Fiscale Gestionale Societario A.P.I., tel. 02.671401 – mail: fiscale@apmi.it

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