Precisazioni al regolamento Inps recante disposizioni in materia di autotutela

L’Inps, con il messaggio n. 1900/2023, fornisce ulteriori precisazioni in merito al nuovo regolamento recante disposizioni in materia di ricorsi amministrativi di competenza dei Comitati dell’Istituto.
Inoltre, attraverso il messaggio l’Inps ribadisce che i ricorsi relativi ai provvedimenti di diniego o di accoglimento parziale dei trattamenti di integrazione salariale dovranno essere proposti entro 30 giorni dalla data di ricezione del provvedimento di diniego o di accoglimento parziale.
Di conseguenza, una volta concluso il regime transitorio, previsto al paragrafo 4 della circolare n. 48/2023, per i ricorsi notificati prima del 17 maggio 2023 le indicazioni fornite con il messaggio 2939/2013 devono intendersi superate.
Per visualizzare la circolare n. 48/2023, cliccare qui.
Per visualizzare il messaggio n. 1900/2023, cliccare qui.

https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2023.05.circolare-numero-48-del-17-05-2023_14161.html
https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2023.05.messaggio-numero-1900-del-23-05-2023_14164.html

Per informazioni: Servizio Relazioni Industriali, tel. 02.671401 – mail: relazioni.industriali@apmi.it

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