Il regime IVA di vantaggio “Regime forfettario” introdotto dalla Legge n. 190/2014, innalzato da 65.000 euro a 85.000 euro il limite massimo di ricavi e compensi entro cui si può beneficiare del regime forfettario al 15% per le partite IVA (Legge di Bilancio 2023 legge 29 dicembre 2022, n. 197).
Requisiti di accesso
Possono beneficare le persone fisiche ed ora anche le imprese familiari purché nell’anno 2022 hanno:
- conseguito ricavi (o percepito compensi) non superiori a 85.000 euro;
- sostenuto spese non superiori a 20.000 euro per lavoratori dipendenti, collaboratori o utili da partecipazioni.
Si ricorda che per la verifica dei ricavi: - non rientra l’ulteriore adeguamento agli indicatori sintetici di affidabilità (ISA);
- corrisponde al calcolo dell’ammontare dei ricavi (principio di cassa o di competenza);
- rientrano i diritti di autore (solo se correlati all’attività svolta).
Restano invece esclusi: - i soggetti non residenti nello Stato italiano;
- i soggetti che in via esclusiva (o prevalente) effettuano cessioni di fabbricati (o porzioni di fabbricato);
- gli esercenti attività d’impresa, arte o professione che partecipano anche all’esercizio dell’attività di società di persone, associazioni o imprese familiari;
- soggetti con i quali sono in corso rapporti di lavoro (o nei due precedenti periodi d’imposta);
- i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito un reddito di lavoro dipendente superiore a 30.000 euro (irrilevante se cessato).
I soggetti che superano la soglia di 100.000 euro, il regime forfettario, cessa nello stesso anno in cui i ricavi o i compensi superano 100.000 euro e l’iva sarà dovuta a partire dalle operazioni che comportano il superamento del nuovo limite.
I soggetti in contabilità ordinaria hanno il vincolo di permanenza di tre anni, mentre i soggetti con la semplificata non hanno alcun vincolo di permanenza.
L’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 10/E del 4 aprile 2016 ha indicato le attività escluse dal regime speciale IVA.
Fattura Elettronica
L’art. 18 del DL 36/2022 ha introdotto l’obbligo di emissione della fattura elettronica per i contribuenti titolari di partita IVA nel regime forfettario ovvero:
- chi ha superato il limite di 25.000 euro nel 2021 era obbligato a partire dallo scorso 1° luglio 2022 e quindi anche nel 2023;
- per tutti sarà obbligatoria la fatturazione elettronica dal 1° gennaio 2024.
L’Agenzia delle Entrate con la FAQ n. 150 risponde a domande frequenti.
Addebito imposta di bollo
L’Agenzia delle Entrate con l’istanza di interpello n. 428 del 12 agosto 2022 ha precisato che l’imposta di bollo addebitata in fattura è assimilabile ai ricavi e ai compensi, dunque concorre alla determinazione forfettaria del reddito soggetto a imposta sostitutiva, rilevante ai fini della tassazione (art. 1, comma 64, della legge n. 190/2014 e art. 22 del D.P.R. n. 642/1972)
Si ricorda che atti, documenti, fatture e registri sono soggetti all’imposta di bollo se la somma indicata è superiore a 77,47 euro e se la stessa non è soggetta ad IVA.
L’obbligo di corrispondere l’imposta di bollo è a carico del prestatore, nel caso di riaddebito al cliente dell’imposta di bollo, diventa parte integrante del suo compenso.
Cause di esclusione
L’Agenzia delle Entrate con Istanza di Interpello n. 311 del 3 maggio 2023 interviene sulle cause di esclusione del regime agevolato dei forfettari.
Nell’ipotesi specifica un soggetto residente all’estero, che intende aprire una partita IVA in Italia (previo trasferimento della residenza fiscale), che ha come unico reddito la pensione di vecchiaia di importo superiore a 30.000 euro, anche se esente da tassazione, preclude l’accesso al regime agevolato dei forfettari.
Si ricorda che l’art. 1, comma 57, lett. d-ter), della Legge n. 190/2014, prevede infatti che non possano avvalersi del regime dei forfetari “i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedenti l’importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato”.
Per informazioni: Servizio Fiscale Gestionale Societario A.P.I., tel. 02.671401 – mail: fiscale@apmi.it