L’Inail con la circolare n. 23/2023 fornisce alcuni chiarimenti interpretativi relativamente alla tutela degli eventi lesivi accaduti a rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali o di unità produttiva, territoriali e di sito produttivo in occasione dell’esercizio delle loro attribuzioni.
L’attività esercitata dai rappresentanti dei lavoratori della sicurezza risponde anche all’interesse del datore di lavoro a che l’attività produttiva sia svolta attuando e migliorando la salute e la sicurezza nel luogo di lavoro, finalità alla quale i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza concorrono, anche in funzione di controllo, attraverso la loro partecipazione attiva e necessaria al sistema di gestione della prevenzione nell’azienda e nell’unità produttiva.
Pertanto, per quanto riguarda l’obbligo assicurativo, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è sempre assicurato contro gli infortuni e le malattie professionali, con oneri a carico del datore di lavoro, ai sensi degli articoli 1 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti per l’assicurazione obbligatoria di tutti i lavoratori.
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