Tax Credit Energia 2022: Remissione in bonis

L’Agenzia delle Entrate con Risoluzione n. 27 del 19 giugno 2023 interviene nel caso in cui il contribuente, ricorrendo i presupposti previsti dalla legge per fruire del credito di imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale relative al terzo e quarto trimestre 2022, non ha inviato, per mera dimenticanza, la comunicazione dell’importo a credito maturato nell’esercizio. 

In sostanza, l’Amministrazione Finanziaria ritiene il beneficio non è precluso a condizione che i beneficiari:

  • abbiano i requisiti sostanziali richieste dalle norme di riferimento;
  • effettuino la comunicazione, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi 2022;
  • versino contestualmente una sanzione pari ad euro 250 tramite modello F24 ELIDE, indicando il codice tributo 8114 e con indicazione nel campo “Anno di riferimento” dell’anno per cui si effettua il versamento nel formato “AAAA” (art. 11 c. 1 D. 471/97).  

A seguito dell’estensione della remissione in bonis, l’Agenzia delle Entrate ha quindi riaperto il canale telematico.  per inviare la comunicazione dei bonus maturati nel secondo semestre 2022 per l’acquisto di prodotti energetici entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile.

Si ricorda che la comunicazione riguarda i seguenti crediti d’imposta maturati nel periodo d’imposta 2022 per l’acquisto di prodotti energetici:

  • crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, di cui all’articolo 1, commi 1 e 2, del citato decreto-legge n. 176 del 2022, relativi al mese di dicembre 2022;
  • crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, di cui all’articolo 1, commi 1, primo e secondo periodo, 2, 3 e 4, del citato decreto-legge n. 144 del 2022, relativi ai mesi di ottobre e novembre 2022;
  • crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, di cui all’articolo 6 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, relativi al terzo trimestre 2022.

Si ricorda che la comunicazione va presentare esclusivamente tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate dal soggetto beneficiario, o tramite soggetto incaricato alla trasmissione e che, successivamente, verrà rilasciata una ricevuta disponibile anche nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate, che attesta la presa in carico o lo scarto (con le relative motivazioni).

La remissione in bonis non potrà essere effettuata oltre il 30 settembre 2023, e comunque sempre prima dell’utilizzo in compensazione del credito, tramite modello F24 potrà avvenire entro il 30 settembre 2023, unicamente mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, che in sede di trasmissione del modello F24, verificherà gli utilizzi, e in caso di superamento dell’utilizzo rispetto a quanto comunicato (anche rispetto alle precedenti fruizioni) scarterà il modello.

Per informazioni: Servizio Fiscale Gestionale Societario A.P.I., tel. 02.671401 – mail: fiscale@apmi.it

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