Modello IVA TR secondo trimestre 2023

Scade il 31 luglio 2023 il termine per la presentazione dell’istanza per chiedere a rimborso, o in compensazione il credito IVA relativo al secondo trimestre 2023.
Si ricorda che la norma prevede la possibilità di chiedere a rimborso, o di utilizzare in compensazione orizzontale, il credito IVA maturato per ciascuno dei primi tre trimestri dell’anno, laddove l’importo risulti superiore a 2.582,28 euro, e se:
 si effettuano operazioni non imponibili superiori al 25% del volume d’affari;
 si esercitano prevalentemente attività che comportano l’effettuazione di operazioni soggette ad imposte con aliquote inferiori a quelle dell’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni (comprese le operazioni in reverse charge e split payment);
 si effettuano acquisti ed importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi dell’ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili ai fini IVA (con esclusione dei canoni di leasing di beni strumentali);
 si effettuano operazioni attive, nel trimestre solare, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate riferite alle seguenti attività:

• prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali;
• prestazioni di trasporto di beni, compresi i servizi accessori, e relative prestazioni di intermediazione;
• prestazioni indicate nell’art. 19, comma 3, lettera a-bis), del D.P.R. n. 633/1972 (art. 8 della legge comunitaria n. 217/2011).

I contribuenti che rientrano in una delle suddette casistiche potranno richiedere a rimborso o la compensazione esclusivamente per via telematica, mediante l’apposito modello IVA TR tramite intermediari abilitati ad Entratel.
Per la compensazione devono essere utilizzati esclusivamente i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate ossia, Fisconline o Entratel.
Possono beneficare anche i soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, purché identificati direttamente o che hanno nominato un rappresentante residente nel territorio dello Stato.
Si ricorda che per i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione il credito per importi superiori a 5.000 euro annui (elevato a 50.000 euro per le start-up innovative), è necessaria l’apposizione del visto di conformità.
L’Agenzia delle Entrate in data 14 marzo 2023 ha provveduto ad aggiornare le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati del modello IVA TR.
Si ricorda che la Legge di Bilancio 2022 (D.L. n. 234 del 30 dicembre 2022) ha incrementato a 2 milioni di euro il limite annuo cumulativo:
compensabile nel modello F24;
rimborsabili sul conto fiscale mediante procedura semplificata.
Per prendere visione delle istruzioni per la compilazione cliccare qui.

Per informazioni: Servizio Fiscale Gestionale Societario A.P.I., tel. 02.671401 – mail: fiscale@apmi.it

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