Stralcio debiti contributivi Inps: istruzioni per il riconteggio

In attuazione dell’art. 23bis, DL 48/23 (convertito in legge 85/23), l’Inps ha pubblicato la circolare n. 86 del 10 ottobre 2023 recante le relative istruzioni operative.

L’art. 23 bis in oggetto ha previsto la possibilità per gli iscritti alle gestioni artigiani e commercianti, alla gestione dei lavoratori autonomi agricoli, e per i committenti e professionisti iscritti alla gestione separata, di recuperare i contributi alle suddette gestioni, a tutela della propria posizione assicurativa ed onde evitare vuoti nella stessa conseguenti alla cancellazione automatica prevista dalle disposizioni (di cui ai punti 2.2 e 2.3 della circolare) della cd. “rottamazione” ter e quater dei debiti fino a 1.000 euro.

A norma di legge la possibilità di riconteggio è limitata ai contributi per i quali non sia scaduto il termine di prescrizione quinquennale, ex art. 3, c. 9, L. 335/95.

Secondo quanto indicato al punto 3.1 della circolare in esame, pertanto, i soggetti interessati potranno chiedere il riconteggio dei debiti annullati utilizzando i due modelli di domanda (uno per ciascuna delle predette misure di stralcio) e secondo le istruzioni riportate allo stesso paragrafo.

In applicazione di quanto disposto dal primo comma dell’art. 23bis l’Istituto ha previsto sia la modalità di pagamento in unica soluzione sia quella rateale (con rate di pari importo e con saldo finale da effettuarsi entro il 31 dicembre 2023).

Il termine di presentazione della domanda è stato fissato dall’Istituto (punto 3.2) al 10 novembre p.v.; il relativo invio dovrà effettuarsi mediante il cassetto previdenziale utilizzato dai soggetti della relativa gestione e le modalità indicate nello stesso paragrafo della circolare.

La comunicazione degli esiti della domanda, a cura della struttura territoriale Inps di competenza, deve essere effettuata in tempo utile da consentire il pagamento integrale degli importi dovuti anche ratealmente e comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2023.

Per il testo della circolare cliccare qui.

Per informazioni: Servizio Relazioni Industriali, tel. 02.671401 – mail: relazioni.industriali@apmi.it

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