Con il messaggio 6 novembre 2023, n. 3884 l’Inps fornisce le istruzioni relative ai conguagli contributivi nei casi in cui le somme relative ai fringe benefit annui, elargite ai lavoratori dipendenti, risultino superiori alle soglie di esenzione fissate per il periodo d’imposta 2023 dall’articolo 51, comma 3 del TUIR.
Il messaggio precisa le novità normative introdotte dal decreto-legge 48/2023, che ha fissato il limite massimo di esenzione ai lavoratori dipendenti con figli a 3.000 euro, includendo nella deroga al regime generale le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dipendenti (privati e pubblici) “per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale”.
Inoltre, vengono forniti chiarimenti sui casi di eccedenza dei buoni benzina, fino a 200 euro esenti fiscalmente, che devono essere assoggettati a contribuzione previdenziale da parte del datore di lavoro.
Infine, vengono indicate le modalità di conguaglio dei fringe benefit, per le diverse categorie di datori di lavoro, tramite flusso UNIEMENS.
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