Per il solo anno 2023 i contribuenti (persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni) diversi da quelli che applicano il regime forfetario, possono applicare, in sostituzione dell’IRPEF calcolata per scaglioni di reddito e relative addizionali, un’imposta sostitutiva calcolata con l’aliquota del 15%, sulla parte di reddito (non superiore a 40.000 euro) che corrisponde alla differenza tra:
- il reddito d’impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023;
- il reddito d’impresa e di lavoro autonomo d’importo più elevato dichiarato nel triennio precedente (dal 2020 al 2022).
Una franchigia del 5% da applicare al reddito più elevato del triennio precedente decurtata di un importo pari al 5% di quest’ultimo ammontare.
L’ulteriore quota di reddito, non soggetta a imposta sostitutiva, confluirà nel reddito complessivo con tassazione progressiva ai fini IRPEF (e relative addizionali), secondo gli ordinari scaglioni di reddito.
Sono esclusi dal regime agevolativo:
- i redditi delle società di persone, imputati ai soci in ragione del principio di “trasparenza”. L’accesso alla “flat tax incrementale” non è precluso agli imprenditori individuali e alle persone fisiche esercenti arti e professioni che siano anche soci di società di persone, ma in questi casi il regime opera solo in riferimento al reddito d’impresa derivante dall’esercizio dell’impresa individuale e/o al reddito di lavoro autonomo, senza considerare la quota di reddito imputata “per trasparenza”;
- i redditi delle società di capitali, imputati ai soci a seguito dell’esercizio dell’opzione per la trasparenza fiscale delle società a ristretta base proprietaria;
- i redditi derivanti dall’esercizio di arti e professioni in forma associata, imputati ai singoli associati.
La flat tax incrementale è preclusa, per ovvie ragioni, ai contribuenti che per l’anno d’imposta 2023 applicano il regime forfetario di cui alla Legge n. 190/2014. Possono però beneficiare della flat tax incrementale i soggetti decaduti dal regime forfetario in corso d’anno, laddove i ricavi o i compensi percepiti siano di ammontare superiore a 100.000 euro.
Per informazioni: Servizio Fiscale Gestionale Societario A.P.I., tel. 02.671401 – mail: fiscale@apmi.it