Adeguamento esistenze iniziali di magazzino

La Legge di Bilancio 2024 ha introdotto una nuova disposizione che consente alle imprese italiane di riallineare i valori civilistici e fiscali delle loro rimanenze di magazzino. Questa mossa mira a correggere un problema comune nelle pratiche contabili delle imprese, dove spesso si verifica una sopravvalutazione o sottovalutazione delle rimanenze di magazzino rispetto ai loro valori reali​​.

Con Legge di Bilancio 2024, sarà possibile regolarizzare il valore delle giacenze iniziali di magazzino, adeguandole alla reale consistenza. La disposizione riguarda le materie prime e sussidiarie, i semilavorati e altri beni mobili, escludendo quelli strumentali. È rivolta agli esercenti attività d’impresa che non adottano i Principi contabili internazionali nella redazione del bilancio​​.

L’adeguamento può avvenire in due modi: eliminando le esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi, oppure iscrivendo le esistenze iniziali precedentemente omesse​

Nel caso in cui dovessero diminuire i valori indicati è previsto:

  • il pagamento dell’IVA non assolta da applicare al valore eliminato moltiplicato per un coefficiente di maggiorazione da stabilire con apposito Decreto dirigenziale;
  • il pagamento di una imposta sostitutiva, con aliquota al 18%, delle imposte sui redditi e dell’IRAP da applicare alla differenza tra il valore eliminato moltiplicato per il suddetto coefficiente di maggiorazione e il valore del bene eliminato.

L’aliquota media IVA verrebbe determina dal rapporto tra:

l’IVA, relativa alle operazioni, diminuita di quella relativa alla cessione di beni ammortizzabili e il volume d’affari, tenendo conto dell’esistenza di operazioni non soggette a imposta ovvero soggette a regimi speciali.

In sostanza, quindi, l’ammontare dell’onere relativo all’adeguamento da versare a titolo di IVA sarebbe dato dal prodotto tra l’aliquota media IVA per il 2023 x valore eliminato x coefficiente di maggiorazione.

Se, invece, ci si trova nella seconda ipotesi in cui risulta necessario provvedere all’iscrizione di un maggior valore di rimanenze iniziali sarà necessario procedere solo con il pagamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP del valore iscritto.

Per i soggetti aventi un periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, la regolarizzazione dovrà essere richiesta ed indicata nel modello Redditi 2024.

Le somme dovute sarebbero versate in due rate di pari importo:

  • la prima, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta 2023.
  • la seconda, entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d’imposta 2024.

L’imposta sostitutiva non sarà deducibile ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali nonché dell’imposta regionale sulle attività produttive.

Per informazioni: Servizio Fiscale Gestionale Societario A.P.I., tel. 02.671401 – mail: fiscale@apmi.it

Condividi su: