Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la nota n. 6062/2024, con la quale stabilisce che, in fase di prima attuazione dell’Assegno di inclusione e solo per le domande presentate entro il 29 febbraio 2024, il termine dei 120 giorni sarà calcolato a partire dall’invio del flusso delle domande ADI sulla Piattaforma GePI, e non dalla sottoscrizione del PAD. Per il primo flusso di domande trasmesse, il termine dei 120 giorni si calcola a partire dal 26 di gennaio, data di trasmissione a GePI.
Tale deroga alla disposizione normativa rappresenta un’opportunità, soprattutto per i territori che hanno ricevuto ingenti flussi di beneficiari in un limitato lasso di tempo, per meglio calendarizzare i primi incontri con i nuclei ai fini della realizzazione dell’analisi preliminare, senza che il nucleo incorra nella sospensione del beneficio economico.
Il Ministero del Lavoro, in accordo con l’Inps, sta procedendo all’allineamento automatico delle piattaforme informatiche per spostare i termini della sospensione del beneficio a 120 giorni dalla trasmissione delle domande ai Comuni, limitatamente alle domande presentate dal 18 dicembre 2023 al 29 febbraio 2024.
Resta fermo che per le domande presentate a partire dal 01 marzo 2024, il termine dei 120 giorni per la convocazione e la conseguente presentazione al primo appuntamento decorre dal momento della sottoscrizione del PAD del nucleo.
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