Con ordinanza n. 6782/2024, la Corte di Cassazione, aderendo alla tesi secondo la quale il preavviso non ha natura reale ma obbligatoria, ha affermato che, qualora non previsto espressamente dalla contrattazione collettiva, in caso di dimissioni del lavoratore e di rinuncia del datore di lavoro alla prestazione durante il periodo di preavviso contrattuale, nulla è dovuto dalla parte non recedente e la controparte non può vantare alcun diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro fino al termine del preavviso, in quanto alcun interesse giuridicamente qualificato può configurarsi in favore della parte recedente.
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