Al via l’adeguamento dei Magazzini

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Risoluzione 30/E/2024, che introduce i codici tributo necessari per aderire alla rottamazione del magazzino, specificando come indicare questi codici nelle deleghe F24. Questo processo permette alle imprese di adeguare le esistenze iniziali di beni, in linea con l’articolo 92 del DPR 917/1986, per il periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023.
Si ricorda che la legge 213/2023, art. 1, commi 80-84, prevede la possibilità di adeguare i valori di magazzino. Se vengono eliminati valori dal magazzino, l’impresa deve versare l’IVA e un’imposta sostitutiva pari al 18% dell’Irpef, Ires e Irap. Se vengono iscritti nuovi valori, si paga un’imposta sostitutiva dell’Irpef, Ires e Irap, secondo le condizioni stabilite.
L’adeguamento deve essere dichiarato nel reddito relativo al periodo d’imposta al 30 settembre 2023, con le imposte dovute pagate in due rate: la prima entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi del periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023, e la seconda entro il termine di versamento dell’acconto delle imposte sui redditi per il periodo d’imposta 2024.
I codici tributo istituiti per questa rottamazione devono essere indicati nella sezione “Erario” del modello F24, accanto alle somme nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione dell’anno di riferimento e del numero delle rate.
Per consentire il versamento, tramite modello F24, delle somme in argomento, si istituiscono i seguenti codici tributo:

  • “1732” denominato “Adeguamento per eliminazione delle esistenze iniziali dei beni – IVA – articolo 1, comma 80, lettera a), della legge 30 dicembre 2023, n. 213”;
  • “1733” denominato “Adeguamento per eliminazione delle esistenze iniziali dei beni – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e IRAP – articolo 1, comma 80, lettera b), della legge 30 dicembre 2023, n. 213”;
  • “1734” denominato “Adeguamento per esistenze iniziali omesse dei beni – Imposta sostitutiva delle Imposte sui redditi e IRAP – articolo 1, comma 81, della legge 30 dicembre 2023, n. 213”;
  • “1735” denominato “Adeguamento per eliminazione delle esistenze iniziali dei beni – Imposta sostitutiva IRES e IRAP – articolo 1, comma 80, lettera b), della legge 30 dicembre 2023, n. 213”;
  • “1736” denominato “Adeguamento per esistenze iniziali omesse dei beni – Imposta sostitutiva IRES e IRAP – articolo 1, comma 81, della legge 30 dicembre 2023, n. 213”.

Per procedere, dunque, con la rottamazione, le imprese devono:

  • Calcolare le esistenze iniziali da eliminare o iscrivere, basandosi sui valori reali.
  • Determinare le imposte dovute: 18% su Irpef, Ires e Irap per eliminazione; specifiche condizioni per iscrizione.
  • Compilare il modello F24 utilizzando i codici tributo indicati nella risoluzione 30/E/2024.
  • Dichiarare l’adeguamento nel reddito 2024 e IRAP 2024.
  • Effettuare i versamenti delle imposte dovute in due rate, la prima entro il termine del saldo delle imposte 2023 e la seconda entro il termine dell’acconto delle imposte 2024.

Questi passaggi garantiscono la corretta adesione alla rottamazione del magazzino, permettendo alle imprese di adeguare le proprie esistenze iniziali in conformità con la normativa vigente.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze con Decreto del 24 giugno 2024 ha approvato i coefficienti di maggiorazione indicati negli allegati da 1 a 3, determinati sulla base della nota tecnica e metodologica contenuta nell’allegato 4, da utilizzare per determinare l’imposta sul valore aggiunto e l’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive dovute, in caso di eliminazione di valori relativi alle esistenze iniziali dei beni, ai sensi dell’articolo 1, commi da 78 a 80, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

Per informazioni: Servizio Fiscale Gestionale Societario, tel. 02.671401 – mail: fiscale@apmi.it

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