La Circolare n. 13/E del 13 giugno 2024 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2024 riguardo la cessione di immobili oggetto di interventi agevolati con il Superbonus.
È stata introdotta una nuova tipologia di plusvalenza tra i redditi diversi (art. 67 del TUIR), che si applica agli immobili oggetto di interventi agevolati con il Superbonus, se ceduti entro dieci anni dalla conclusione dei lavori.
Questa normativa si applica alle cessioni effettuate dal 1° gennaio 2024 per tutti gli immobili che hanno beneficiato degli interventi del Superbonus, indipendentemente dal fatto che questi interventi siano stati realizzati dal proprietario o da altri aventi diritto (ad es. conduttori, comodatari, familiari conviventi).
Non importa se gli interventi siano stati trainanti o trainati, è sufficiente che siano stati ammessi al Superbonus sulle parti comuni dell’edificio.
La plusvalenza imponibile si applica solo alla prima cessione a titolo oneroso effettuata entro dieci anni dalla conclusione dei lavori. Non si applica alle cessioni successive, eccetto nei casi di interposizione disciplinati dall’art. 37 del D.P.R. n. 600/1973. Il termine iniziale per il calcolo del periodo di dieci anni è la data di conclusione degli interventi, comprovata dalle abilitazioni amministrative o dalle comunicazioni urbanistiche ed edilizie.
Sono escluse le plusvalenze relative a immobili acquisiti per successione, immobili adibiti ad abitazione principale del cedente o dei familiari per la maggior parte dei dieci anni antecedenti alla cessione o per la maggior parte del periodo tra l’acquisto/costruzione e la cessione.
La plusvalenza è determinata dalla differenza tra il corrispettivo percepito e il prezzo d’acquisto o il costo di costruzione, aumentato di ogni altro costo inerente.
Se tra la conclusione dei lavori e la cessione trascorrono non più di cinque anni e sono stati fruiti il Superbonus al 110% e le opzioni di sconto in fattura o cessione del credito, le spese relative agli interventi agevolati non possono essere riconosciute come incremento del costo di acquisto/costruzione.
Se trascorrono più di cinque anni, nella determinazione dei costi inerenti si tiene conto del 50% delle spese sostenute per gli interventi agevolati, a condizione che siano state fruite le opzioni di sconto in fattura o cessione del credito al 110%.
Alla plusvalenza calcolata si può applicare l’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito nella misura del 26%, come previsto dall’art. 1, comma 496, della legge n. 266/2005.
Per informazioni: Servizio Fiscale Gestionale Societario A.P.I., tel. 02/671401 – mail: fiscale@apmi.it