Deposito dell’accordo che prevede l’erogazione del Premio di Risultato

Qualora l’azienda abbia definito un premio di risultato attraverso un accordo aziendale, al fine di fruire dell’agevolazione fiscale (per il 2024 la detassazione è prevista al 5%) e dell’eventuale conversione in welfare del premio, si ricorda che detto accordo deve essere depositato entro i 30 giorni successivi alla sottoscrizione insieme alla dichiarazione di conformità del contratto alle disposizioni previste dal Decreto 29 aprile 2016, presso il Ministero del Lavoro, tramite la procedura telematica.

Le aziende che si avvalgono del premio di risultato scaturente da un accordo territoriale devono verificare che detto deposito sia stato effettuato da una delle organizzazioni firmatarie, ovvero devono provvedere al deposito in prima persona.

Si ricorda che la fruizione delle agevolazioni sopra menzionate sarà possibile solo a determinate condizioni: ossia che il premio non sia superiore ai 3.000 euro; che venga erogato a dipendenti che abbiano ricevuto, nell’anno precedente, un reddito non superiore agli 80.000 euro; che le somme siano ad ammontare variabile, erogate a fronte di incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione; che gli obiettivi previsti siano fra di essi alternativi; che sia stata osservata una incrementalità di almeno uno degli indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati nel periodo congruo di riferimento previsto nell’accordo stesso.

Per informazioni: Servizio Relazioni Industriali, tel. 02.671401 – mail: relazioni.industriali@apmi.it

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