INPS: adeguamento del “Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali”

Con il messaggio n. 2651 del 19 luglio 2024, l’INPS in virtù di quanto prescritto nel Decreto interministeriale 21 maggio 2024, fornisce le prime indicazioni riguardanti l’adeguamento del “Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali” agli articoli 26, comma 7-bis, e 30, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 148/2015.

In merito alla nuova disciplina del Fondo si evidenzia quanto segue.

  • L’articolo 2 del D.I. 21 maggio 2024 ha ridefinito l’ambito di applicazione del Fondo, che si estende ai datori di lavoro del settore delle attività professionali che occupano almeno un dipendente, mentre in precedenza il requisito dimensionale previsto era riferito ai datori di lavoro con più di 3 dipendenti.

  • L’articolo 5 del medesimo decreto interministeriale ha ampliato la platea dei lavoratori destinatari delle tutele garantite dal Fondo, includendo i lavoratori assunti con qualsiasi tipologia di contratto di apprendistato, e confermando esplicitamente l’esclusione dei dirigenti.

Tra i destinatari delle tutele del Fondo sono ricompresi altresì i lavoratori a domicilio.

Pertanto, anche i datori di lavoro che occupano mediamente fino a 3 dipendenti nel semestre di riferimento, precedentemente esclusi dall’ambito di applicazione del Fondo, possono utilmente presentare al medesimo Fondo, con le modalità telematiche in uso, dalla data di entrata in vigore del decreto di adeguamento, domande di assegno di integrazione salariale, per le causali ordinarie e straordinarie previste dalla normativa, per periodi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa decorrenti dal 9 luglio 2024.

Conseguentemente, a partire dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del D.I. 21 maggio 2024 (luglio 2024), anche i datori di lavoro che occupano mediamente fino a 3 dipendenti nel semestre di riferimento sono tenuti al versamento del contributo ordinario al Fondo e non sono più soggetti alla disciplina del Fondo di integrazione salariale (FIS), né al relativo obbligo contributivo.

Quindi, dalla mensilità di competenza luglio 2024, i datori di lavoro sono tenuti a versare al Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali il contributo ordinario di finanziamento.

Per il messaggio INPS 2651/2024, cliccare qui.

Per il testo del Decreto interministeriale del 21 maggio 2024, cliccare qui.

Per informazioni: Servizio Relazioni Industriali, tel. 02.671401 – mail: relazioni.industriali@apmi.it

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