La Direzione centrale vigilanza e sicurezza del lavoro dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato la nota n. 7296 dell’8 ottobre 2024, con la quale, ad integrazione delle note n. 1357 del 31 luglio 2024 e n. 6774 del 17 settembre 2024, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alle modalità applicative e procedurali relative al provvedimento di “diffida amministrativa”, previsto dagli artt. 1 e 6 del Decreto Legislativo n. 103/2024.
L’INL precisa che tali disposizioni trovano applicazione anche per le violazioni commesse prima del 2 agosto (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 103/2024) e non ancora oggetto di contestazione con verbale unico, sebbene riferite ad accertamenti avviati prima di tale data.
Pertanto, il provvedimento di diffida amministrativa in questione dovrà essere adottato anche qualora venga accertato che una delle violazioni di cui all’elenco allegato alla nota n. 6774 del 17 settembre 2024 sia stata sanata anteriormente all’accesso ispettivo.
Un altro chiarimento riguarda le modalità di notifica del provvedimento di diffida amministrativa che, in presenza dei relativi presupposti legali, va necessariamente adottato e notificato. Dal perfezionamento della relativa notificazione decorre il termine di 20 giorni entro il quale il trasgressore e l’eventuale obbligato in solido possono porre termine alla violazione e adempiere alle prescrizioni violate, rimuovendo le conseguenze dell’illecito amministrativo.
Ai fini della certezza del perfezionamento di questo adempimento procedurale, la notificazione del verbale di diffida amministrativa dovrà avvenire mediante l’utilizzo della procedura di notifica degli atti giudiziari a mezzo posta di cui alla Legge n. 890/1982 in alternativa, ovviamente, alla notifica a mezzo di funzionario dell’Amministrazione.
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