Le novità del nuovo Redditometro

Il Redditometro, quale strumento utilizzato dall’Agenzia delle Entrate per la determinazione sintetica del reddito dei contribuenti, è tornato al centro del dibattito fiscale in Italia.

Con la recente pubblicazione del Decreto Legislativo n. 108/2024, che introduce disposizioni correttive e integrative in materia fiscale, ha apportato significative modifiche all’articolo 38 del D.P.R. n. 600/1973, dopo la sospensione del Decreto Ministeriale (D.M.) del 7 maggio 2024, ordinata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), e segnano un’importante evoluzione nel sistema di accertamento sintetico del reddito.

Si ricorda che il redditometro è uno strumento che permette all’Agenzia delle Entrate di ricostruire in modo sintetico il reddito complessivo di un contribuente sulla base di spese e indicatori di capacità contributiva. Questo processo è regolato principalmente dall’art. 38 del D.P.R. n. 600/1973, in particolare dai commi 4 e 5, che stabiliscono le modalità di calcolo e le presunzioni legali legate al possesso di redditi non dichiarati. Il comma 5, in particolare, autorizza la determinazione sintetica del reddito basandosi su campioni significativi di contribuenti, differenziati per nucleo familiare e area territoriale, in base ai dati raccolti con la collaborazione dell’ISTAT e delle associazioni dei consumatori. La metodologia di ricostruzione induttiva del reddito, come previsto dalla normativa, si basa sulla capacità di spesa e sulla propensione al risparmio dei contribuenti.

Una delle novità più rilevanti riguarda la semplificazione e la chiarificazione delle prove contrarie che il contribuente può presentare per contestare la ricostruzione sintetica del proprio reddito. Il nuovo testo normativo elimina alcune complessità precedenti e stabilisce in modo più diretto le modalità attraverso cui il contribuente può dimostrare che le spese sostenute sono state finanziate con redditi diversi, esenti o soggetti a ritenuta alla fonte.

In particolare, il contribuente può ora dimostrare che:

  • Le spese attribuite hanno un ammontare diverso da quello presunto dall’Agenzia delle Entrate;
  • Il finanziamento delle spese è avvenuto con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte, oppure con redditi di terzi.

Un’altra modifica significativa riguarda le condizioni di applicabilità del redditometro. Il reddito complessivo accertabile deve eccedere di almeno un quinto quello dichiarato e deve essere almeno dieci volte superiore all’importo dell’assegno sociale annuo, aggiornato periodicamente secondo gli indici ISTAT. Questo introduce un parametro di riferimento oggettivo, che stabilisce una soglia minima di reddito non dichiarato che deve essere superata per poter applicare il redditometro.

Nonostante le modifiche normative, il Decreto Legislativo non disapplica espressamente l’utilizzo delle medie ISTAT come base per la determinazione delle spese minime presunte. Queste medie, che riguardano spese per alimenti, abbigliamento, cura personale e altri beni essenziali, rimangono un elemento fondamentale nella ricostruzione induttiva del reddito. Tuttavia, il contribuente ha ora maggiori strumenti per contestare le stime basate su queste medie, qualora esse non riflettano accuratamente le spese effettivamente sostenute.

In sostanza la riforma rafforza i diritti dei contribuenti, semplifica le prove contrarie e introduce criteri oggettivi per la sua applicazione, pur mantenendo la flessibilità necessaria per adeguarsi alle diverse situazioni economiche dei contribuenti. Sarà cruciale, quindi, monitorare i futuri sviluppi normativi e i decreti attuativi che seguiranno, per comprendere appieno l’effettiva applicazione del nuovo redditometro.

Per informazioni: Servizio Fiscale Gestionale Societario A.P.I., tel. 02/671401 – mail: fiscale@apmi.it

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