INPS: revisione regime sanzionatorio per omissioni e per evasioni contributive

L’INPS, con la circolare n. 90 del 4 ottobre 2024, fornisce le indicazioni in merito alle modificazioni del regime sanzionatorio di cui all’articolo 116, commi 8, 9, 10 e 15, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, introdotte dall’articolo 30 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, a decorrere dal 1° settembre 2024.
La circolare fornisce, inoltre, le indicazioni in merito alle attività di compliance e di accertamento d’ufficio introdotte dal medesimo articolo 30, commi da 5 a 9 e da 10 a 14, del citato decreto-legge.
Il legislatore ha riformulato il testo previgente con riferimento alla fattispecie dell’evasione, prevedendo che questa ricorra anche in caso di dichiarazioni obbligatarie, omesse o non conformi al vero, poste in essere con l’intenzione specifica di non versare i contributi o premi mediante l’occultamento, oltre che di rapporti di lavoro e retribuzioni erogate, di redditi prodotti, ovvero di fatti o notizie rilevanti per la determinazione dell’obbligo contributivo.
Rispetto alla misura delle sanzioni civili dovute in caso di omissione o evasione contributiva, l’articolo 30 del citato decreto-legge, ferma la quantificazione ordinaria delle stesse, ha introdotto alcune modifiche sostanziali, prevedendo una loro diversa modulazione in relazione alla fattispecie ricorrente e ai tempi dell’adempimento. Alla base, l’obiettivo di favorire e di accelerare, rendendolo economicamente più vantaggioso, il processo di regolarizzazione delle posizioni debitorie dei soggetti contribuenti, iscritti alle Gestioni degli Enti previdenziali e assicurativi.
Infine, l’articolo 30, comma 1, lettera c), del citato decreto-legge, prevede una specifica disciplina del regime sanzionatorio in caso di tempestiva regolarizzazione delle esposizioni debitorie oggetto di accertamento d’ufficio da parte degli enti impositori ovvero a seguito di verifiche ispettive.
Per visualizzare il testo della circolare, cliccare qui.


Per informazioni: Servizio Relazioni Industriali, tel. 02.671401 – mail: relazioni.industriali@apmi.it

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