Welfare aziendale: fringe benefit erogati ai dipendenti con carta di debito nominativa

L’Agenzia delle Entrate, rispondendo ad un interpello (risposta n. 5/E del 15 gennaio 2025), fornisce alcuni chiarimenti in merito alla possibilità, da parte del datore di lavoro, di erogare ai propri dipendenti, attraverso un regolamento aziendale ed il relativo piano welfare, beni e servizi, ai sensi dell’articolo 51, comma 3, ultimo periodo del TUIR.

In particolare, ai fini dell’erogazione del servizio, si provvederebbe all’attivazione di un sistema informatico per la predisposizione e la gestione del piano di welfare. Ciò avverrebbe attraverso l’assegnazione dei fringe benefit tramite una carta di debito nominativa.

La carta di debito può essere utilizzata dai dipendenti solo per fruire, presso fornitori specificamente individuati, dell’assegnazione dei fringe benefit, ossia i beni e i servizi, messi a disposizione dal datore di lavoro, nel limite del budget di spesa figurativo dallo stesso assegnato. La carta, comunque, non può essere utilizzata per fini diversi da quello menzionato. Inoltre, non può essere monetizzata o convertita in denaro.

Per visualizzare la risposta completa dell’Agenzia delle Entrate, cliccare qui.

Per informazioni: Servizio Relazioni Industriali, tel. 02.671401 – mail: relazioni.industriali@apmi.it

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