Scade il 30 aprile 2025 il termine del modello IVA TR per la presentazione delle istanze relative al rimborso o alla compensazione del credito IVA maturato nel primo trimestre del 2025. Il modello IVA TR deve essere presentato entro l’ultimo giorno del mese successivo al termine del trimestre di riferimento.
Le istanze devono essere inviate telematicamente. Per i crediti IVA superiori a 5.000 euro, il loro utilizzo in compensazione è possibile solo dopo l’apposizione del visto di conformità, a partire dal decimo giorno successivo alla presentazione dell’istanza.
Secondo l’articolo 38-bis del D.P.R. n. 633/1972, il credito IVA maturato nei primi tre trimestri dell’anno può essere richiesto per il rimborso o utilizzato in compensazione orizzontale se superiore a 2.582,28 euro e se si verificano le seguenti condizioni:
- predominanza o esclusività nell’effettuazione di operazioni soggette a IVA con aliquote inferiori rispetto a quelle degli acquisti e delle importazioni, inclusi i casi di reverse charge e split payment;
- penalizzazione di operazioni non imponibili per un valore che supera il 25% del volume d’affari;
- acquisti e importazioni di beni ammortizzabili superiori a due terzi del totale degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili a fini IVA. I canoni di leasing di beni strumentali non sono inclusi, con il diritto al rimborso dell’IVA riconosciuto solo alla società concedente;
- esecuzione, in un trimestre solare, di operazioni attive nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia per un importo che eccede il 50% del totale delle operazioni, nelle attività specificate nell’art. 19, comma 3, lett. a-bis), del D.P.R. n. 633/1972.
Anche i soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia, che si sono identificati direttamente o tramite un rappresentante residente, possono richiedere il rimborso. Per importi richiesti in compensazione superiori a 5.000 euro, è necessaria l’apposizione del visto di conformità.
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Per informazioni: Servizio Fiscale Gestionale Societario A.P.I., tel. 02/671401 – mail: fiscale@apmi.it

