Scade il prossimo 3 giugno 2025 il termine per il versamento dell’imposta di bollo per le fatture emesse nel primo trimestre 2025.
Si ricorda che il limite d’importo entro il quale è possibile effettuare il versamento dell’imposta di bollo cumulativamente entro l’anno, anziché in modo frazionato, è di 5.000 euro.
Vediamo il caso specifico:
- se l’ammontare dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture del primo trimestre non supera in totale 5.000 euro, la stessa potrà essere versata insieme all’imposta dovuta per il secondo trimestre, entro il 30 settembre;
- se l’ammontare dell’imposta complessivamente dovuta sulle fatture emesse nei primi due trimestri non supera l’importo di 5.000 euro, il pagamento potrà avvenire insieme con l’imposta dovuta per il terzo trimestre, entro il 30 novembre.
L’Agenzia delle Entrate ha reso noto che, anche nel caso in cui il versamento riguardi più trimestri, questo deve essere effettuato tenendo distinti i singoli trimestri ed utilizzando il relativo codice tributo:
| Codice Tributo | Periodo di riferimento |
| 2521 | Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – 1° trimestre |
| 2522 | Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – 2° trimestre |
| 2523 | Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – 3° trimestre |
| 2524 | Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – 4° trimestre |
Di seguito il calendario 2025 delle scadenze per il versamento dell’imposta di bollo dovuta:
| Periodo di riferimento | Scadenza versamento bollo e-fatture |
| 1° trimestre | 3 giugno 2025 |
| 2° trimestre | 30 settembre 2025 |
| 3° trimestre | 1° dicembre 2025 |
| 4° trimestre | 2 marzo 2026 |
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Per informazioni: Servizio Fiscale Gestionale Societario A.P.I., tel. 02/671401 – mail: fiscale@apmi.it

