Con la Legge di bilancio 2026 l’iperammortamento rientra stabilmente nel perimetro degli incentivi fiscali agli investimenti produttivi, segnando una discontinuità rispetto alla stagione dei crediti d’imposta Transizione 4.0 e 5.0.
La misura, introdotta dai commi 427 a 436 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ripristina un meccanismo di agevolazione “classico”, fondato sulla maggiorazione del costo fiscalmente riconosciuto dei beni strumentali, con effetti diretti sulle quote di ammortamento e sui canoni di leasing deducibili.
La scelta di abbandonare il credito d’imposta in favore dell’iperammortamento produce un effetto selettivo immediato: il beneficio si manifesta solo in presenza di una base imponibile capiente, rendendo la misura particolarmente interessante per imprese strutturate e con redditività stabile, mentre risulta meno incisiva per soggetti in perdita o con utili ridotti. In questo senso, l’iperammortamento torna a essere uno strumento di politica industriale mirata, più che un incentivo generalizzato.
Sotto il profilo temporale, l’agevolazione si applica agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028, a condizione che riguardino beni strumentali nuovi, materiali o immateriali, interconnessi e destinati a strutture produttive situate in Italia. I beneficiari sono esclusivamente i titolari di reddito d’impresa, restando fuori professionisti ed enti non commerciali.
Il cuore della disciplina è rappresentato dalla maggiorazione percentuale del costo di acquisizione, articolata per scaglioni di investimento, secondo una logica progressiva che favorisce soprattutto le operazioni di dimensione medio-piccola.
| Effetto fiscale | Maggiorazione del costo | Effetto fiscale |
| Fino a 2,5 milioni di euro | +180% | Il costo fiscale del bene è quasi triplicato ai fini dell’ammortamento o del leasing |
| Oltre 2,5 e fino a 10 milioni di euro | +100% | Raddoppio del costo fiscalmente riconosciuto sulla quota eccedente |
| Oltre 10 e fino a 20 milioni di euro | +50% | Maggiorazione ridotta per gli investimenti di maggiore dimensione |
| Oltre 20 milioni di euro | Non agevolabile | Nessuna maggiorazione applicabile |
La struttura a scaglioni introduce un incentivo decrescente al crescere dell’investimento, orientando la misura verso una platea ampia ma evitando concentrazioni eccessive di beneficio su singole operazioni di grandi dimensioni.
Quanto all’ambito oggettivo, la norma individua due categorie principali di beni agevolabili. La prima è rappresentata dai beni materiali e immateriali 4.0, elencati nei nuovi Allegati IV e V, che aggiornano i precedenti elenchi della disciplina Transizione 4.0. Resta centrale il requisito dell’interconnessione ai sistemi aziendali di gestione della produzione o alla rete di fornitura, confermando la continuità concettuale con i precedenti incentivi alla digitalizzazione.
La seconda categoria riguarda i beni strumentali per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, destinata all’autoconsumo anche a distanza, nonché gli impianti di stoccaggio dell’energia prodotta, in coerenza con il D.Lgs. n. 199/2021. Per il fotovoltaico, tuttavia, il legislatore introduce criteri particolarmente selettivi, limitando l’accesso all’agevolazione a impianti realizzati con moduli prodotti nell’Unione europea e caratterizzati da soglie minime di efficienza molto elevate. La scelta riflette una chiara finalità industriale, volta a sostenere le filiere europee ad alto contenuto tecnologico.
Sul piano procedurale, l’iperammortamento 2026 non è un’agevolazione “automatica”. L’accesso è subordinato alla trasmissione di comunicazioni e certificazioni telematiche tramite una piattaforma dedicata gestita dal GSE, individuato come soggetto attuatore della misura. Il Gestore dei Servizi Energetici opererà sulla base di una convenzione con il Ministero delle imprese e del made in Italy, curando il monitoraggio degli investimenti e i controlli, mentre l’avvio operativo resta condizionato all’emanazione del decreto attuativo MIMIT-MEF, attualmente in fase di definizione.
Rilevante, infine, è la disciplina del cumulo con altre agevolazioni. Il legislatore consente la cumulabilità con incentivi nazionali ed europei solo in assenza di doppio finanziamento delle stesse voci di costo e nel limite del costo effettivamente sostenuto. La base di calcolo della maggiorazione deve essere assunta al netto di contributi o sovvenzioni ricevuti, e resta espressamente esclusa l’applicazione dell’iperammortamento ai beni che beneficiano del credito d’imposta Transizione 4.0.
Nel complesso, l’iperammortamento 2026 si configura come una misura fiscalmente potente ma selettiva, che richiede alle imprese una valutazione attenta della propria capacità reddituale e della coerenza degli investimenti con i requisiti tecnologici ed energetici richiesti. Più che un incentivo “di massa”, torna a essere uno strumento di pianificazione fiscale e industriale, da inserire consapevolmente in strategie di investimento di medio periodo.
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