Il 2 ottobre 2024, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo 18 settembre 2024, n. 139, attuativo della delega fiscale prevista dalla Legge n. 111/2023, che introduce importanti modifiche in materia di imposte indirette diverse dall’IVA, con un focus particolare su successioni, donazioni, trust e imposta di registro.
La riforma entrerà in vigore dal 1° gennaio 2025 e apporterà semplificazioni significative nei calcoli e nella liquidazione delle imposte, ma anche importanti cambiamenti strutturali.
Una delle novità più rilevanti riguarda i trust, per i quali viene introdotta una specifica disciplina. In caso di mancata identificazione chiara dei beneficiari al momento del conferimento dei beni o dell’apertura della successione, sarà applicata l’aliquota più alta, senza considerare le franchigie. Questa misura mira a garantire un’equa tassazione in situazioni di incertezza sui destinatari finali.
Resta confermata la tassazione “in uscita”, cioè al momento dell’attribuzione dei beni ai beneficiari, con particolare attenzione ai trust non residenti per beni situati in Italia. Inoltre, i beneficiari avranno l’obbligo di denunciare i trasferimenti a loro favore, un cambiamento cruciale che aumenta la trasparenza e facilita la pianificazione patrimoniale.
Il Decreto prevede agevolazioni per i trasferimenti d’azienda e di partecipazioni societarie a favore di discendenti e coniugi, mantenendo l’esenzione fiscale ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, TUS. L’esenzione è valida solo se i destinatari mantengono l’attività per almeno 5 anni. Per le quote sociali e le azioni delle società di capitali, il beneficio è garantito a condizione che i destinatari mantengano il controllo per un periodo minimo di 5 anni.
Il Decreto ridefinisce la base imponibile dei diritti di usufrutto, uso e abitazione, che sarà determinata moltiplicando il valore della piena proprietà per il saggio legale d’interesse. Per rendite e pensioni nell’attivo ereditario, la base imponibile varia a seconda della durata (perpetua, determinata, vitalizia).
Un’altra importante novità è l’introduzione del principio di autoliquidazione dell’imposta sulle successioni: l’imposta non sarà più liquidata dall’ufficio, ma direttamente dal soggetto obbligato al pagamento, che diventa responsabile anche per eventuali errori. In caso di errore, l’ufficio fiscale procederà con rettifiche entro 2 anni dalla presentazione della dichiarazione, imponendo una sanzione amministrativa ridotta a un terzo se pagata entro 60 giorni.
Per quanto riguarda l’imposta di registro, il Decreto introduce nuovi coefficienti per la determinazione delle rendite vitalizie. Nei casi in cui il tasso d’interesse legale sia uguale o inferiore allo 0,1%, si applicheranno i coefficienti definiti dal Decreto 21 dicembre 2015 del MEF, garantendo una maggiore equità in contesti di tassi d’interesse bassi.
Riguardo all’imposta di bollo, a partire dal 1° gennaio 2025, i pagamenti potranno essere effettuati tramite Modello F24, offrendo la possibilità di compensare l’imposta dovuta. Inoltre, è stata introdotta la dichiarazione integrativa, che consente ai contribuenti di correggere errori o omissioni riducendo il rischio di sanzioni.
Importanti modifiche riguardano l’accertamento delle liberalità indirette. Le donazioni o liberalità d’uso effettuate conformemente agli usi (artt. 742 e 783 c.c.) sono esentate da imposta, mentre l’aliquota sulle liberalità indirette viene aumentata dall’7% all’8%, applicata sulla parte eccedente la franchigia. Nel caso di registrazione volontaria delle liberalità indirette, si applicheranno anche le franchigie previste per legge, offrendo maggiore flessibilità nella gestione di queste operazioni.
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