Credito d’Imposta Transizione 4.0 e Requisito della Novità

Con la Risposta a interpello n. 221/2024, pubblicata il 12 novembre 2024, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti sul requisito della “novità” per i beni in comodato oggetto del Credito d’Imposta Transizione 4.0.

Questo approfondimento si è reso necessario per definire se un bene strumentale utilizzato precedentemente all’acquisto possa qualificarsi come “nuovo” e quindi rientrare nel beneficio fiscale.

L’istanza riguardava l’acquisto di un macchinario industriale (una linea di trafilatura della gomma) che:

  1. Prima dell’acquisto, era stato concesso in uso gratuito al richiedente tramite un contratto di comodato.
  2. Successivamente, era stato acquistato dallo stesso soggetto comodatario.

Punti chiave:

  • Il contratto di comodato, stipulato nel 2021, prevedeva già un obbligo di acquisto entro il 31 dicembre 2023.
  • Il bene era stato utilizzato in modo continuativo dal comodatario prima del collaudo definitivo, avvenuto nel 2022.

Per il Credito d’Imposta Transizione 4.0, il requisito della “novità” prevede che il bene:

  1. Non sia mai stato utilizzato da alcun soggetto prima dell’acquisto.
  2. Sia funzionale all’attività produttiva del beneficiario.

Nel caso specifico, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che:

  • Il contratto di comodato non può essere assimilato a un “periodo di prova”.
  • Il bene, essendo già utilizzato dal comodatario prima dell’acquisto, non può essere considerato “nuovo” al momento dell’acquisizione.

Alla luce delle circostanze il macchinario non soddisfa il requisito della “novità”, pertanto, l’istante non potrà usufruire del Credito d’Imposta Transizione 4.0 per l’acquisto di questo bene.

Per informazioni: Servizio Fiscale Gestionale Societario A.P.I., tel. 02/671401 – mail: fiscale@apmi.it

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