Dal 1° gennaio 2025, tutti i distacchi di personale sono soggetti a IVA, anche se il corrispettivo pattuito è pari al solo rimborso del costo sostenuto dall’impresa distaccante.
Questa novità deriva dall’abrogazione dell’art. 8, comma 35, della legge 67/1988, disposta dall’art. 16-ter del dl 131/2024 (convertito in legge n. 166/2024), per adeguare la normativa italiana al diritto dell’Unione Europea.
La precedente norma escludeva dall’imposizione IVA i rimborsi “a costo” per i distacchi, ma questa disposizione era stata dichiarata incompatibile con la direttiva comunitaria dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza C-94/19 dell’11 marzo 2020. Secondo i giudici europei, il distacco di personale costituisce una prestazione di servizi imponibile ai fini IVA, quando avviene nell’ambito di un rapporto contrattuale con reciproche obbligazioni, indipendentemente dal fatto che il corrispettivo sia pari, superiore o inferiore ai costi sostenuti dal distaccante.
Con la nuova normativa, l’imposta si applica ai contratti di distacco stipulati o rinnovati dal 2025, mentre rimangono legittimi i comportamenti pregressi, purché in conformità alla norma nazionale allora in vigore o all’interpretazione della Corte UE. Questo significa che, per il passato, non è censurabile né l’assenza di IVA nei rimborsi di costo, né la detrazione dell’imposta qualora applicata.
Per le imprese, la modifica implica la necessità di adeguare i contratti di distacco a partire dal 2025, includendo l’IVA nei rimborsi. Gli operatori economici dovranno inoltre prestare attenzione alla corretta fatturazione e gestione dell’imposta, per evitare contenziosi e garantire il rispetto delle nuove disposizioni.
L’abrogazione pone fine a una lunga incertezza normativa, durata quasi cinque anni dalla sentenza della Corte UE, uniformando la disciplina italiana alle regole comunitarie, ma al contempo comporta un maggiore onere amministrativo per le imprese.
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