La Legge di Bilancio 2025, Legge 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1, commi 57-63, ha introdotto significative modifiche al regime IVA, estendendo il meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge) a specifiche prestazioni nel settore della logistica e della movimentazione merci.
Questa misura mira a contrastare l’evasione fiscale in settori considerati ad alto rischio.
Il nuovo regime si applica alle prestazioni di servizi che presentano le seguenti caratteristiche.
Tipologia di Contratti:
- Appalto;
- Subappalto;
- Affidamento a soggetti consorziati;
- Altri rapporti negoziali comunque denominati.
Caratteristiche delle Prestazioni:
- Prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi operative del committente;
- Impiego di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili.
Settori Coinvolti:
- Imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione merci;
- Servizi di logistica.
Sono espressamente escluse dall’applicazione del reverse charge le prestazioni rese nei confronti di:
- Pubbliche amministrazioni e altri enti o società di cui all’articolo 11-ter del D.P.R. n. 633/1972;
- Agenzie per il lavoro disciplinate dal Capo I del Titolo II del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.
L’entrata in vigore di questa disposizione è subordinata all’ottenimento di un’autorizzazione da parte del Consiglio dell’Unione Europea, ai sensi dell’articolo 395 della Direttiva 2006/112/CE.
Tale autorizzazione è necessaria poiché l’estensione del reverse charge rappresenta una deroga alle normali disposizioni della Direttiva IVA.
In attesa dell’autorizzazione comunitaria, è previsto un regime transitorio opzionale della durata di tre anni, durante il quale:
- Accordo tra le Parti – Il prestatore e il committente possono concordare che il pagamento dell’IVA sulle prestazioni rese sia effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore.
- Responsabilità Solidale – Il prestatore rimane solidalmente responsabile per l’imposta dovuta.
- Emissione della Fattura – La fattura viene emessa dal prestatore secondo le disposizioni dell’articolo 21 del D.P.R. n. 633/1972.
- Versamento dell’Imposta – Il committente versa l’IVA entro il giorno 16 del mese successivo a quello di emissione della fattura, utilizzando il modello F24 senza possibilità di compensazione.
- Rimborso dell’Imposta Non Dovuta – Se l’imposta risulta non dovuta, il diritto al rimborso spetta al committente, a condizione che dimostri l’effettivo versamento dell’imposta.
- Sanzioni – In caso di inadempimento, si applica al committente una sanzione amministrativa compresa tra 250 e 10.000 euro, di cui il prestatore è solidalmente responsabile.
Le imprese operanti nei settori interessati devono:
- Analizzare i contratti: valutare se le prestazioni rientrano nell’ambito di applicazione del nuovo reverse charge.
- Adeguare le procedure amministrative: implementare le modifiche necessarie nei processi di fatturazione e versamento dell’IVA.
- Monitorare gli sviluppi normativi: rimanere aggiornate sull’eventuale rilascio dell’autorizzazione da parte dell’UE e sulle successive indicazioni operative dell’Agenzia delle Entrate
Questa misura rappresenta un ulteriore passo nella lotta all’evasione fiscale, specificamente mirata a settori dove il rischio è particolarmente elevato.
Per informazioni: Servizio Fiscale Gestionale Societario A.P.I., tel. 02/671401 – mail: fiscale@apmi.it

