A partire dal 1° gennaio 2025, cambiano le regole per la deducibilità delle spese di rappresentanza e di trasferta, con impatti sia per le imprese che per i lavoratori dipendenti.
Le spese di rappresentanza (inclusi gli omaggi) e di trasferta saranno deducibili dal reddito d’impresa e dal valore della produzione IRAP solo se sostenute con pagamenti tracciabili, ossia:
- Versamenti bancari o postali;
- Carte di debito, credito e prepagate;
- Assegni bancari e circolari (art. 23 del D.Lgs. n. 241/1997).
Dettaglio delle modifiche normative:
Per i lavoratori dipendenti
Secondo l’art. 51 del TUIR, i rimborsi per vitto, alloggio, viaggio e trasporto (inclusi i servizi pubblici non di linea come taxi e NCC) non concorrono a formare reddito solo se le spese sono state sostenute con modalità di pagamento tracciabile.
Per le imprese
L’art. 95 del TUIR stabilisce che le spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto (incluse quelle rimborsate analiticamente) sono deducibili solo se pagate con strumenti tracciabili.
Per il dipendente, le spese di trasferta non tracciate rimangono rimborsabili secondo le condizioni contrattuali, ma il rimborso sarà considerato reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi. Questo significa che il dipendente riceverà un importo netto inferiore a causa delle imposte e dei contributi.
Per l’impresa, le spese non tracciate, pur documentate, non saranno deducibili dal reddito imponibile.
Per evitare disguidi tra aziende e dipendenti:
- Aggiornare tempestivamente i dipendenti sulle nuove regole;
- Adottare un Regolamento interno chiaro sulla gestione, rendicontazione e liquidazione delle trasferte, specificando le modalità di pagamento ammesse.
Le nuove disposizioni puntano a rafforzare la trasparenza fiscale e la tracciabilità delle spese, riducendo il rischio di contenziosi con l’amministrazione finanziaria.
Per informazioni: Servizio Fiscale Gestionale Societario A.P.I., tel. 02/671401 – mail: fiscale@apmi.it

