Nuovi obblighi per il reverse charge logistica

Il nuovo meccanismo di gestione dell’IVA per i servizi di trasporto e logistica introduce importanti cambiamenti che coinvolgono sia i prestatori che i committenti, distinguendo nettamente tra il regime transitorio e quello definitivo.

Con l’art. 1, commi 57-61, della Legge n. 207/2024, è stato previsto che, per le prestazioni di logistica, trasporto e movimentazione merci, l’imposta sia assolta dal committente in nome e per conto del prestatore.

Tuttavia, nella fase transitoria – riservata a chi sceglie di aderire all’opzione – l’Agenzia delle Entrate ha precisato (FAQ del 10 settembre 2025) che il sistema applicabile non è un vero reverse charge, ma un meccanismo assimilabile allo split payment. In pratica, il prestatore continua a emettere fattura ordinaria con IVA, ma sarà il committente a versare l’imposta tramite modello F24.

Il prestatore resta obbligato a emettere fattura ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 633/1972, indicando imponibile, aliquota e ammontare dell’imposta, accompagnati dalla dicitura “Opzione IVA a carico del committente ex articolo 1, comma 59, legge n. 207/2024”. È possibile, ma non obbligatorio, inserire nella fattura elettronica il codice “RCLogistica”, il numero di protocollo telematico e la data di trasmissione.

Dal punto di vista contabile, il prestatore deve annotare le fatture nel registro delle vendite, specificando l’imposta che, non essendo effettivamente riscossa né versata, resta esclusa dalle liquidazioni periodiche e annuali. Il committente, invece, registra le fatture nel registro degli acquisti al solo fine della detrazione, senza necessità di integrazione.

L’Agenzia ha inoltre chiarito che eventuali irregolarità formali nella tenuta dei registri non compromettono la validità dell’opzione esercitata.

Il versamento dell’imposta grava sul committente, che deve provvedervi entro il 16 del mese successivo all’emissione della fattura, utilizzando il modello F24 con il codice tributo “6045 – IVA inversione contabile settore logistica – regime opzionale”, senza possibilità di compensazione. La norma prevede che il pagamento avvenga “in nome e per conto” del prestatore, ma non chiarisce se l’F24 debba essere intestato al prestatore stesso o al committente, creando incertezze operative e prassi divergenti già dalle prime scadenze di settembre.

Permangono, infine, alcune questioni ancora aperte. Mancano istruzioni precise sulla compilazione della Lipe e della dichiarazione IVA annuale per entrambe le parti, così come non sono stati definiti i dettagli tecnici per la gestione dell’F24 “in nome e per conto”.

Per informazioni: Servizio Fiscale Gestionale Societario A.P.I., tel. 02/671401 – mail: fiscale@apmi.it

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