L’INPS, con il messaggio n. 3166 del 23 ottobre 2025, fornisce precisazioni in ordine alla modalità di composizione del flusso Uniemens in presenza di lavoratori in esodo ai sensi dell’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge n. 92/2012.
Tale articolo prevede la possibilità, nei casi di eccedenza di personale, di stipulare accordi tra i datori di lavoro che impiegano mediamente più di 15 dipendenti e le OO.SS. maggiormente rappresentative a livello aziendale, al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori prossimi al trattamento pensionistico.
In tal caso, il datore di lavoro si impegna a corrispondere ai lavoratori una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe al lavoratore al momento della risoluzione del rapporto di lavoro in base alle regole vigenti e all’INPS la contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento.
Ai fini della determinazione della misura della contribuzione correlata per i lavoratori in esodo, l’imponibile mensile da utilizzare quale base di calcolo viene individuato dal datore di lavoro con i medesimi criteri utilizzati in caso di NASpI: nello specifico, si fa riferimento alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33.
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Per informazioni: Servizio Relazioni Industriali, tel. 02.671401 – mail: relazioni.industriali@apmi.it

