Plusvalenze: nuova rateizzazione dal 2026

La Legge di Bilancio 2026, approvata in prima lettura, introduce modifiche sostanziali al regime di rateizzazione delle plusvalenze ai fini IRES, riscrivendo integralmente il comma 4 dell’art. 86 del TUIR.

L’intervento, inserito all’articolo 15 del disegno di legge e rubricato “Razionalizzazione della disciplina in materia di rateizzazione per la tassazione delle plusvalenze sui beni strumentali”, mira a semplificare e rendere più coerente il trattamento fiscale delle plusvalenze realizzate dalle società.

Ad oggi, le plusvalenze concorrono a formare il reddito:

  • integralmente nell’esercizio di realizzo;
  • in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi, fino a un massimo di quattro anni, se il bene è stato posseduto per almeno tre anni (due per le società sportive professionistiche).

Dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2025, la rateizzazione verrà ridotta e differenziata per tipologia di bene:

  • Beni strumentali: se posseduti da almeno cinque anni, la plusvalenza potrà essere suddivisa in tre esercizi (quello di realizzo e i due successivi);
  • Immobilizzazioni finanziarie: valgono le stesse regole, limitatamente ai beni iscritti negli ultimi cinque bilanci, con criterio FIFO (“first in, first out”) per la cessione;
  • Cessioni d’azienda o di ramo d’azienda: resta la possibilità di rateizzare fino a quattro esercizi, purché l’azienda sia posseduta da almeno tre anni;
  • Diritti sportivi: per le società sportive professionistiche, la rateizzazione resta possibile fino a quattro anni se i diritti sono stati detenuti per almeno due anni.

La norma stabilisce inoltre che la scelta della rateizzazione deve risultare dalla dichiarazione dei redditi. In mancanza di tale opzione, la plusvalenza sarà tassata interamente nell’esercizio di realizzo.

Le nuove regole avranno effetti immediati anche sul calcolo degli acconti IRES per il 2026, poiché la norma dispone che, per la determinazione dell’acconto, si consideri come imposta del periodo precedente quella che sarebbe risultata applicando il nuovo regime.
In sostanza, la modifica tende a ridurre il periodo di differimento d’imposta, allineando la tassazione al principio di competenza economica e limitando il vantaggio temporale per le imprese.

Per informazioni: Servizio Fiscale Gestionale Societario A.P.I., tel. 02/671401 – mail: fiscale@apmi.it

Condividi su: