Con la Legge di Bilancio 2026 (Legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, commi 427-436) l’iperammortamento viene reintrodotto in una versione profondamente diversa rispetto ai regimi precedenti. L’agevolazione non opera più in modo automatico tramite la sola contabilizzazione, ma è subordinata a un percorso di accesso rigoroso e tracciato, gestito attraverso una piattaforma informatica del GSE, che assume un ruolo di controllo preventivo e continuativo.
La misura, disciplinata dai commi da 427 a 436 della legge 30 dicembre 2025, ripropone un meccanismo ormai noto alle imprese: la maggiorazione del costo dei beni strumentali, che aumenta le quote di ammortamento o i canoni di leasing deducibili. Il beneficio, infatti, si manifesta solo se l’impresa presenta una base imponibile capiente, rendendo la misura particolarmente interessante per le aziende strutturate, con redditività stabile o programmabile.
L’iperammortamento si applica agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028. La misura riguarda beni strumentali nuovi, materiali o immateriali, destinati a strutture produttive situate in Italia e interconnessi ai sistemi aziendali.
La disciplina introduce una maggiorazione del costo di acquisizione articolata in scaglioni, secondo un modello progressivo:
- fino a 2,5 milioni di euro è prevista una maggiorazione del 180%, che di fatto triplica il valore ammortizzabile;
- fino a 10 milioni la maggiorazione del 100% raddoppia il valore fiscale;
- tra 10 e 20 milioni la maggiorazione si riduce al 50%. Al di sopra dei 20 milioni l’investimento resta possibile, ma senza agevolazione.
Il vantaggio fiscale decorre dal momento in cui il bene entra realmente nel flusso produttivo digitale dell’impresa. All’interno di questa cornice rientrano sia i macchinari e software 4.0 elencati nei nuovi Allegati IV e V, sia gli investimenti dedicati all’autoproduzione energetica, comprensivi degli impianti destinati all’accumulo. Questa seconda categoria assume un ruolo sempre più rilevante per le imprese manifatturiere, chiamate a bilanciare fabbisogno energetico, competitività e costi industriali.
Un aspetto inedito riguarda la territorialità di produzione dei beni. Non basta che il bene sia installato in Italia, per accedere all’agevolazione deve essere prodotto in un Paese dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo. È una scelta che rafforza la logica industriale dell’intervento, orientando le imprese verso tecnologie provenienti da filiere produttive europee.
La “bozza” del decreto attuativo, predisposta dal MIMIT e trasmessa al MEF, delinea un iter articolato in tre comunicazioni obbligatorie, la cui omissione o trasmissione tardiva comporta la decadenza dal beneficio. In particolare, è richiesta:
- una comunicazione preventiva, da trasmettere per ciascuna struttura produttiva, finalizzata alla prenotazione delle risorse e alla descrizione del progetto di investimento;
- una comunicazione di conferma, da inviare entro 60 giorni dalla notifica di esito positivo del GSE, con la dimostrazione del versamento di un acconto almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione e l’indicazione dei dati identificativi delle fatture;
- una comunicazione di completamento, da trasmettere entro il 15 novembre 2028, che certifica la conclusione dell’investimento e la disponibilità di tutta la documentazione tecnica e contabile.
Il GSE è chiamato a effettuare verifiche puntuali su ciascuna comunicazione, rispondendo entro 10 giorni dall’invio con un esito positivo, che consente la prosecuzione dell’iter, oppure con una richiesta di integrazioni, che l’impresa deve fornire entro ulteriori 10 giorni.
Assume un rilievo centrale il momento di effettuazione dell’investimento, che varia in funzione della tipologia dei beni. In particolare:
- per i beni materiali e immateriali 4.0 continuano ad applicarsi i criteri generali dell’art. 109 del TUIR;
- per i beni destinati all’autoproduzione di energia, il completamento coincide con la data di fine lavori degli impianti;
- per i progetti che comprendono più beni, rileva la data dell’ultimo investimento incluso nella comunicazione di conferma.
L’accesso all’iper-ammortamento 2026 richiede inoltre la predisposizione di un dossier documentale rafforzato, che deve essere disponibile già in fase avanzata dell’investimento. In particolare, per gli investimenti di importo superiore a 300.000 euro è obbligatoria una perizia tecnica asseverata, rilasciata da ingegneri o periti industriali iscritti all’Albo, chiamata ad attestare:
- le caratteristiche tecniche dei beni, in coerenza con gli Allegati IV e V della Legge n. 199/2025;
- l’avvenuta interconnessione ai sistemi aziendali;
- il rispetto dei requisiti energetici, nel caso di impianti destinati all’autoconsumo.
Al di sotto della soglia dei 300.000 euro resta ammessa la dichiarazione del legale rappresentante.
Tra le novità di maggiore impatto operativo rientra l’introduzione di vincoli sull’origine dei beni. Per i beni materiali è richiesta una certificazione della Camera di Commercio, ovvero una dichiarazione del produttore, che attesti l’origine UE o SEE. Per il software, invece, il legislatore introduce requisiti più stringenti, imponendo:
- che almeno il 50% del valore delle attività di sviluppo sia riconducibile a soggetti residenti stabilmente nel territorio UE/SEE;
- che il produttore indichi le sedi in cui sono state svolte le attività di scrittura del codice, testing e debugging, dimostrando che lo sviluppo sostanziale sia avvenuto in Europa.
Completa il quadro documentale la certificazione contabile rilasciata da un revisore legale dei conti, chiamato ad attestare l’effettivo sostenimento delle spese agevolate e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile dell’impresa.
L’ambito soggettivo di applicazione resta circoscritto ai titolari di reddito d’impresa e non rileva il regime contabile adottato, che può essere ordinario o semplificato. Tra le escluse le imprese agricole tassate con criteri catastali o forfetari e alcune categorie come le imprese marittime in tonnage tax e le imprese in liquidazione o sottoposte a determinate procedure concorsuali.
L’iper-ammortamento può essere applicato ai beni acquisiti in proprietà, in leasing finanziario, realizzati in economia o acquistati tramite appalto. Nel leasing la maggiorazione riguarda solo la quota capitale dei canoni, mentre gli interessi restano fuori dal perimetro. La decorrenza del beneficio è legata alla consegna o collaudo del bene, aspetto che richiede coordinamento tra area amministrativa e area tecnica. In merito al requisito della novità, vengono ricompresi anche i beni esposti in show-room a fini dimostrativi e i beni complessi che integrano componenti usate, purché la parte usata non sia prevalente sul costo complessivo. Rientrano, inoltre, le migliorie su beni di terzi, quando queste costituiscono beni autonomamente funzionali e sono iscritte tra le immobilizzazioni materiali.
Quanto alle sostituzioni dei beni, l’agevolazione prosegue se il cespite ceduto o delocalizzato viene rimpiazzato, nello stesso periodo d’imposta, da un bene con caratteristiche analoghe o superiori. In mancanza di sostituzione, la normativa non specifica se occorra recuperare il beneficio già fruito o semplicemente interrompere le variazioni in diminuzione residue, un punto che probabilmente richiederà ulteriori chiarimenti e che le imprese dovranno considerare con attenzione in caso di dismissioni.
Sul fronte degli adempimenti restano centrali la conformità alle norme sulla sicurezza del lavoro e la regolarità contributiva comprovata dal DURC. La maggiorazione extracontabile non incide sul calcolo degli acconti per l’anno d’imposta 2026.
Per informazioni: Servizio Fiscale Gestionale Societario A.P.I., tel. 02/671401 – mail: fiscale@apmi.it

